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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20174/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da rapporti interni a una s.a.s. costituita da due soci con quote paritarie: uno accomandatario e uno accomandante. In appello era stata accolta la domanda di restituzione, proposta dal socio accomandante, di somme da lui versate per esigenze finanziarie della gestione del ristorante; la Corte territoriale aveva qualificato tali esborsi come prestito tra i due soci, condannando il solo accomandatario, persona fisica, a restituire la somma di euro 75.898,21 oltre accessori. La società, rimasta estranea alla condanna di merito, ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del socio accomandante, perché alla data della domanda non era più socio; 2) omesso esame della diversa posizione tra l’accomandatario e la società, sostenendo che la società non poteva essere responsabile per somme versate al socio/amministratore prima della sua costituzione; 3) violazione dell’art. 1988 c.c., assumendo che la "prima nota" non integrasse riconoscimento di debito e che la somma sarebbe stata destinata a un’altra società; 4) violazione degli artt. 2282 e 2289 c.c., perché il socio accomandante avrebbe avuto diritto solo al rimborso dei conferimenti effettivamente eseguiti, detratte le passività sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva condannato esclusivamente la persona fisica dell’accomandatario, e non la società, alla restituzione delle somme al socio accomandante. Dalla motivazione della sentenza di merito emergeva che il giudice d’appello aveva ricostruito il rapporto come un debito/credito da prestito di denaro tra i due soci, escludendo che si trattasse di versamento deliberato dall’assemblea e quindi opponibile alla società. In questo contesto, il solo soccombente in appello era l’accomandatario, per cui la società non era legittimata a proporre impugnazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato solo come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame; la Corte non entra nel merito dei relativi vizi perché arresta il giudizio sulla carenza di legittimazione all'impugnazione.

  • art. 81 c.p.c.

    la legittimazione ad agire e a impugnare spetta soltanto a chi è titolare del rapporto sostanziale dedotto in giudizio; qui la società non era la parte soccombente della sentenza impugnata.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione documentale operata dalla Corte territoriale; il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2282 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione/rimborso della posizione del socio, ma non esaminato nel merito per difetto di legittimazione.

  • art. 2289 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti del diritto del socio al rimborso dei conferimenti; anche questo profilo non è scrutinato nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione può essere proposta solo dalla parte effettivamente soccombente nel capo della sentenza che si intende censurare; la legittimazione a ricorrere va verificata in concreto sulla base del dispositivo e della motivazione della decisione impugnata.
  • Se la sentenza di merito condanna una persona fisica e non la società, la società non è legittimata a impugnare quella statuizione solo perché collegata alla sua compagine o gestione.
  • In cassazione, quando manca la legittimazione ad impugnare, il ricorso è inammissibile a prescindere dalla fondatezza o meno dei motivi di merito.
  • La qualificazione del rapporto sostanziale operata dal giudice di merito può incidere sull'individuazione del soggetto obbligato e quindi sulla legittimazione all'impugnazione; se il giudice ricostruisce il rapporto come debito personale tra soci, resta estranea la società.
  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per far valere censure di merito da parte di un soggetto non soccombente nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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