Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 264/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 277/2024, pubblicata in data 12/2/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, notificata il 17/10/2024 e passata in giudicato il 16/11/2024;

Giustizia amministrativa202501205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto la notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il passaggio in giudicato e la persistente inerzia dell'amministrazione. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non ha provato di avere riconosciuto alla ricorrente la Carta del docente per gli anni e gli importi indicati nel titolo, il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di assegnare il beneficio entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi l'allocazione delle somme in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stata accolta la richiesta di astreinte: richiamando l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il principio dell'Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituissero ragioni ostative alla penalità di mora nei confronti dell'amministrazione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di agire per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative

    La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve verificare discrezionalmente la presenza di ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese quelle connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente”

    Costituisce la base normativa del beneficio economico per l'aggiornamento e la formazione professionale dei docenti, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere intrapresa l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo.
  • Nell'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento o all'attribuzione di somme, il commissario ad acta può essere incaricato anche di reperire le risorse, allocarle in bilancio e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'adempimento del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza circa la presenza di ragioni ostative, tra cui possono rilevare i vincoli di bilancio, lo stato della finanza pubblica e la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non dimostra di avere dato integrale esecuzione alle statuizioni contenute nel titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.