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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48941/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per intervenuta remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato. Decisione pronunciata l'8 novembre 2023.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva confermato la condanna, pronunciata dal Giudice di Pace di Rimini, per il delitto di minaccia. La difesa ha prodotto memoria attestante l'intervenuta remissione di querela in data 26/06/2023, accettata nelle forme idonee dinanzi ai carabinieri della Stazione di Rimini Principale, deducendo che, in mancanza di elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art. 152 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha rilevato l'assenza di elementi per adottare una pronuncia ai sensi di questo comma; la norma è richiamata per segnalare che non risultavano i presupposti per una pronuncia alternativa rispetto all'estinzione per remissione.

  • art. 152 cod. proc. pen.

    Applicata per affermare che la remissione di querela, validamente intervenuta e accettata nelle forme idonee, determina l'estinzione del reato procedibile a querela, con conseguente annullamento della condanna.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se valida e accettata nelle forme previste, estingue il reato procedibile a querela e può comportare l'annullamento delle sentenze già pronunciate.
  • La forma e la prova dell'accettazione della remissione (es. verbalizzazione davanti a pubblica autorità) sono essenziali per il riconoscimento dell'effetto estintivo da parte del giudice.
  • Se la remissione interviene durante il grado di appello, la Corte può dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio applicando l'art. 152 c.p.p.
  • Le spese del procedimento possono essere comunque imputate al querelato: l'estinzione del reato non esclude la possibilità per il giudice di decidere in ordine alle spese processuali.
  • La remissione di querela opera solo per i reati che sono perseguibili a querela di parte; per reati perseguibili d'ufficio o per fattispecie particolari la remissione non produce l'estinzione dell'azione penale.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e documentare la forma di accettazione della remissione e valutare tempestivamente la sua tempestività e validità in relazione allo stato del procedimento.

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