Cassazione Civile, Ordinanza n. 27729/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto le domande proposte da un soggetto nei confronti della società datrice di lavoro, condannandolo alle spese. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. Nel corso del procedimento camerale la consigliera delegata ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia autentica leggibile della sentenza impugnata; il difensore del ricorrente ha inoltre depositato rinuncia al mandato, senza effetti nel giudizio di cassazione. Il ricorrente non ha replicato al rilievo di improcedibilità contenuto nella proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non era stato assolto l'onere di deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, risultando invece depositato un duplicato informatico non leggibile. Ha ritenuto irrilevante la rinuncia al mandato del difensore, richiamando il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore nel giudizio di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
La rinuncia al mandato del difensore, comunicata prima dell'udienza di discussione, non produce effetti nel giudizio di cassazione per il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se avvenuta, è richiesto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata ha portato alla proposta di declaratoria di improcedibilità, poi condivisa dalla Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso a seguito di richiesta della parte ricorrente.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché la decisione ha definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma, condannando il ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio ai precedenti recenti a sostegno della declaratoria di improcedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al mandato del difensore, comunicata dopo la fissazione dell'udienza o della camera di consiglio, non incide sulla validità della trattazione, per effetto della perpetuatio dell'ufficio di difensore.
- L'onere di deposito della copia autentica della decisione impugnata, con la relativa notificazione se esistente, è un requisito di procedibilità del ricorso per cassazione e la sua inosservanza comporta la declaratoria di improcedibilità.
- La produzione di un duplicato informatico della sentenza impugnata non leggibile non soddisfa l'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., se la parte non fornisce elementi idonei a superare il rilievo della Corte.
- Quando il ricorso viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le sanzioni economiche previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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