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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/23

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono

Normativa europea32025R0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro dettagliato per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra nell'Unione, attribuendo compiti, poteri e responsabilità alle autorità competenti degli Stati membri. Disciplina il sistema di gestione delle autorità, la qualificazione del personale ispettivo, lo scambio di informazioni con l'Agenzia e tra autorità, nonché le forme di sorveglianza cooperativa per le organizzazioni operanti in più Stati membri. Prevede inoltre cicli di audit e ispezione basati sul rischio, criteri per i rilievi e misure correttive, con specifiche disposizioni transitorie e scadenze di applicazione differita.

Definisce le modalità di sorveglianza, cooperazione tra autorità competenti e gestione dei controlli sui servizi di assistenza a terra e sulle organizzazioni che li forniscono negli aeroporti dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti designate dagli Stati membri per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono negli aeroporti rientranti nell'ambito del regolamento (UE) 2018/1139, nonché ai relativi processi di dichiarazione, sorveglianza, applicazione delle norme, scambio di informazioni e qualificazione del personale. Il regolamento riguarda anche le situazioni in cui una stessa organizzazione opera in più aeroporti o in più Stati membri, imponendo forme di sorveglianza cooperativa tra autorità. Sono rilevanti i collegamenti con il regolamento delegato (UE) 2025/20 sui requisiti sostanziali per l'assistenza a terra e con il regolamento delegato (UE) 2022/1645 per la parte relativa alla sicurezza delle informazioni. Le disposizioni si applicano dal 27 marzo 2028, con talune parti rinviate al 27 marzo 2031; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/23: sorveglianza dei servizi di assistenza a terra

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2018/1139 nella parte relativa alla sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono. Esso risponde all'esigenza di armonizzare i controlli negli aeroporti dell'Unione, assicurando un livello elevato di sicurezza, una vigilanza basata sul rischio e una cooperazione effettiva tra autorità nazionali, in linea con le migliori prassi internazionali e con il parere EASA n. 01/2024.

Ambito e impostazione generale

Il testo disciplina i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in materia di ricezione delle dichiarazioni, sorveglianza continua, applicazione delle norme e coordinamento transfrontaliero. Il quadro è costruito in modo da coprire sia le organizzazioni che operano in un solo Stato membro sia quelle che prestano servizi in più aeroporti o in più Stati membri, per le quali è prevista una sorveglianza cooperativa con scambio strutturato di informazioni.

Autorità competenti, poteri e organizzazione interna

L'articolo 3 impone agli Stati membri di designare una o più autorità competenti, dotate di risorse adeguate e operanti in modo imparziale e trasparente. L'allegato richiede a tali autorità un sistema di gestione formalizzato, con personale formato e qualificato, strutture adeguate, monitoraggio della conformità, audit interni e gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni. È inoltre previsto che le autorità mantengano documentazione completa e aggiornata sulle dichiarazioni ricevute, sui rilievi, sulle azioni correttive e sulle misure di enforcement, con conservazione minima quinquennale.

Ricezione delle dichiarazioni e ruolo del repertorio di informazioni

Quando riceve una dichiarazione, l'autorità competente deve verificarne la completezza, attribuire un numero di riferimento e trasmetterla al repertorio di informazioni istituito ai sensi dell'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2117. Se la dichiarazione è incompleta o non conforme, l'autorità deve richiedere le integrazioni necessarie e, se opportuno, effettuare un'ispezione. Se l'organizzazione opera anche in altri Stati membri, le relative autorità devono essere informate e avere accesso alla documentazione.

Sorveglianza, piano di controllo e periodicità

La sorveglianza deve verificare sia la conformità al regolamento delegato (UE) 2025/20, che contiene i requisiti sostanziali per l'assistenza a terra, sia l'attuazione delle eventuali misure di sicurezza imposte dall'autorità. Il programma di sorveglianza deve essere costruito tenendo conto dei servizi forniti, della complessità organizzativa, dei risultati precedenti, della valutazione del rischio e della prestazione di sicurezza. Il ciclo ordinario non può superare 48 mesi dalla dichiarazione iniziale, ma può essere esteso fino a 72 mesi solo se risultano soddisfatte condizioni rigorose, tra cui l'efficacia del sistema di gestione, il controllo delle modifiche, l'assenza di rilievi di livello 1 e la tempestiva attuazione delle azioni correttive.

Rilievi, azioni correttive e misure di enforcement

Il regolamento distingue tra rilievi di livello 1 e di livello 2. I rilievi di livello 1 riguardano non conformità gravi, come il diniego di accesso all'autorità dopo due richieste scritte, l'uso fraudolento della dichiarazione o la mancanza di un dirigente responsabile; quelli di livello 2 coprono non conformità meno gravi ma ancora suscettibili di incidere sulla sicurezza. Per i rilievi di livello 2 l'organizzazione deve presentare un piano di azioni correttive, di regola con un termine iniziale non superiore a tre mesi; in caso di inadempimento o piano non accettabile, il rilievo può essere elevato a livello 1. Le autorità devono anche coordinarsi, quando necessario, per evitare interruzioni della continuità operativa negli aeroporti interessati.

Sorveglianza cooperativa nei casi transfrontalieri

Quando un'organizzazione fornisce servizi in più Stati membri o in aeroporti soggetti alla vigilanza di più autorità, il regolamento impone una cooperazione strutturata. L'autorità del luogo principale delle attività verifica il sistema di gestione complessivo, mentre le autorità degli altri Stati controllano l'effettiva fornitura dei servizi nei rispettivi aeroporti. Le autorità si scambiano dichiarazioni, audit, rilievi, piani di azioni correttive, segnalazioni obbligatorie e volontarie e devono utilizzare il repertorio di informazioni per accedere ai documenti rilevanti. In caso di rilievo di livello 1, l'autorità che lo emette deve informare immediatamente le altre autorità interessate, che valutano l'impatto sui propri siti e adottano misure coerenti.

Informazioni, sicurezza e reazione rapida a problemi e vulnerabilità

Il testo rafforza la circolazione delle informazioni verso l'Agenzia e tra autorità competenti. Sono previsti obblighi di segnalazione all'EASA entro 30 giorni dalla conoscenza di problemi significativi nell'attuazione della normativa, oltre alla trasmissione tempestiva delle informazioni rilevanti sulla sicurezza provenienti da segnalazioni di eventi e da segnalazioni relative alla sicurezza delle informazioni. In presenza di un problema di sicurezza o di un incidente/vulnerabilità informatica con impatto sulla sicurezza aerea, l'autorità deve attuare un sistema di raccolta, analisi e diffusione delle informazioni e adottare prontamente le misure adeguate, notificandole anche all'Agenzia e, se del caso, alle altre autorità competenti o al gestore aeroportuale.

Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal 27 marzo 2028. Alcuni punti dell'allegato trovano applicazione dal 27 marzo 2031. È inoltre previsto un termine transitorio: entro il 27 marzo 2030 le autorità devono aver effettuato almeno una sorveglianza approfondita di tutte le organizzazioni dichiaranti nel proprio Stato membro. Questo rinvio consente agli Stati membri di organizzare il nuovo quadro di vigilanza e adeguare strutture, personale e procedure.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L'articolo 1 definisce le norme dettagliate sull'attribuzione delle competenze delle autorità nazionali competenti per la sorveglianza dei servizi di assistenza a terra e delle organizzazioni che li forniscono, includendo regole su scambio di informazioni, qualifica del personale e sistemi amministrativi e di gestione. L'articolo 2 introduce le nozioni di sorveglianza cooperativa, audit e ispezione, fondamentali per l'attuazione uniforme del quadro di controllo.

Designazione delle autorità competenti e obblighi degli Stati membri

L'articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti dotate di poteri e competenze adeguati. Tali autorità devono ricevere le dichiarazioni, svolgere la sorveglianza, garantire personale formato e qualificato, contribuire alla sorveglianza cooperativa e adottare o avviare misure di applicazione delle norme. Gli Stati membri devono inoltre assicurare risorse sufficienti e imparzialità e trasparenza nell'esercizio dei poteri.

Poteri ispettivi, conflitti di interesse e coordinamento

L'articolo 4 disciplina la distribuzione territoriale delle competenze in caso di più autorità nazionali, l'obbligo di coordinamento tra esse e il divieto per il personale di svolgere sorveglianza in presenza di conflitti di interesse. Sono elencati i poteri operativi del personale autorizzato, tra cui accesso a locali e documenti, copie, chiarimenti, audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni e ispezioni. È prevista anche la coordinazione con eventuali soggetti indipendenti competenti per la sicurezza delle informazioni ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/1645.

Ruolo dell'Agenzia e supporto alla sorveglianza cooperativa

L'articolo 5 attribuisce all'Agenzia europea per la sicurezza aerea il compito di agevolare l'attuazione degli obblighi di sorveglianza cooperativa, garantendo accesso e scambio sicuro di informazioni e documentazione tra autorità competenti.

Disposizioni transitorie

L'articolo 6 prevede, in deroga al punto ARGH.OVS.305, lettera c), che le autorità competenti effettuino almeno una sorveglianza approfondita di tutte le organizzazioni dichiaranti entro il 27 marzo 2030. Inoltre, nella pianificazione della sorveglianza deve essere considerata l'esperienza operativa pregressa dell'organizzazione.

Entrata in vigore e applicazione differita

L'articolo 7 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 27 marzo 2028. Alcune disposizioni elencate al paragrafo 3 si applicano solo dal 27 marzo 2031.

Sistema di gestione delle autorità competenti

L'allegato, parte ARGH, impone alle autorità competenti un sistema di gestione con politiche e procedure documentate, personale sufficiente e formato, strutture adeguate, funzione di monitoraggio della conformità, audit interno e gestione dei rischi per la sicurezza. Il sistema deve includere anche la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni, in coerenza con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203, e prevedere la designazione di responsabili per le diverse aree di attività.

Ricezione delle dichiarazioni e archiviazione

Le autorità competenti devono ricevere e verificare le dichiarazioni delle organizzazioni di assistenza a terra, accertando la completezza delle informazioni richieste e l'eventuale necessità di ispezioni. È previsto un sistema di archiviazione per documenti, rilievi, azioni correttive, informazioni di sicurezza e utilizzo delle flessibilità ex articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139; i registri devono essere conservati per almeno cinque anni, nel rispetto della normativa UE sulla protezione dei dati.

Sorveglianza basata sul rischio e cicli di audit

La sorveglianza deve verificare la conformità al regolamento delegato (UE) 2025/20 e l'attuazione delle misure di sicurezza imposte dall'autorità. Il programma di sorveglianza deve essere fondato su complessità, servizi forniti, risultati precedenti, rischi ed esposizione al rischio, con un ciclo ordinario non superiore a 48 mesi dalla dichiarazione iniziale, prorogabile fino a 72 mesi in presenza delle condizioni indicate dal punto ARGH.OVS.305, lettera d). È altresì prevista la possibilità di riduzione del ciclo in caso di peggioramento della prestazione di sicurezza o di rischi locali specifici.

Rilievi, livelli di non conformità e misure correttive

Il regolamento distingue rilievi di livello 1 e livello 2. Il livello 1 riguarda non conformità significative che riducono o compromettono gravemente la sicurezza, inclusi accesso negato all'autorità, uso improprio della dichiarazione e assenza di un dirigente responsabile; il livello 2 riguarda non conformità meno gravi ma comunque potenzialmente incidenti sulla sicurezza. Sono previsti obblighi di comunicazione scritta, termini per piani di azioni correttive, possibile conversione del livello 2 in livello 1 in caso di inadempimento e misure immediate di limitazione o divieto delle attività interessate.

Sorveglianza cooperativa tra più Stati membri

Quando un'organizzazione opera in più Stati membri o in aeroporti soggetti a più autorità competenti, queste devono cooperare, scambiarsi informazioni e coordinare i compiti. Il regolamento disciplina la ripartizione tra autorità del luogo principale delle attività e autorità dei siti di attività, l'ambito delle verifiche, lo scambio di dichiarazioni, audit, rilievi, azioni correttive e segnalazioni di eventi, nonché le regole di informazione immediata in caso di rilievi di livello 1. Le autorità devono anche aggiornare congiuntamente la valutazione della prestazione di sicurezza dell'organizzazione.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilesicurezza aereasorveglianza amministrativacooperazione tra autorità nazionalisicurezza delle informazioni

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