Cassazione Penale, Sentenza n. 25350/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro del 29/11/2022 che, a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione, aveva disposto il dissequestro e la restituzione di alcuni beni ritenuti acquisiti in epoca non sospetta e aveva rigettato il resto dell'appello. Il ricorrente deduce violazione e erronea applicazione dell'art. 240 bis cod. pen., in relazione all'art. 512 cod. pen. e al T.U. sui redditi, per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi relativi al requisito della sproporzione: in particolare la perimetrazione temporale della confisca in base al principio di ragionevolezza rispetto alla data di costituzione dell'azienda (2010) e alla capacità reddituale, l'utilizzo dei parametri ISTAT e dell'indice di povertà assoluta, e la mancata o errata valutazione delle allegazioni difensive e della consulenza tecnica di parte, nonché presunte inesattezze nei calcoli della Pubblica accusa.
La decisione
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che le censure sollevate si risolvano in impugnazioni dell'apprezzamento di fatto e della motivazione del giudice del merito, materie non sindacabili in cassazione salvo violazione di legge o radicale carenza motivazionale, che qui non ricorre. La Corte conferma che il Tribunale ha adeguatamente valutato la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, ha ritenuto legittimo l'uso dei dati ISTAT come criteri forfettari da confrontare con il tenore di vita concreto, e ha considerato le allegazioni difensive non sufficienti a superare la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione. Si dichiara inammissibile il ricorso e si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Nota: nell'istruttoria di merito era già stato disposto il dissequestro di alcuni beni entrati nel patrimonio in epoca non sospetta, ma la presente decisione respinge il gravame relativo ai rimanenti beni sequestrati.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Regola la pronuncia di ordinanza in seguito a rinvio dalla Corte di cassazione; utilizzata per motivare il procedimento di riesame successivo all'annullamento.
art. 240 bis cod. pen.
Prevede la confisca 'allargata' per sproporzione patrimoniale e la presunzione iuris tantum di illecita accumulazione; qui richiamata come meccanismo presuntivo che grava sull'interessato l'onere di fornire allegazioni specifiche e verificate per dimostrare la legittima provenienza dei beni.
art. 512 cod. pen.
Norma relativa ai reati presupposto considerati nel procedimento (richiamata in correlazione alla contestazione del ricorrente), rilevante per la valutazione della perimetrazione temporale rispetto agli acquisti.
Testo unico delle imposte sui redditi (T.U. sui redditi)
Richiamato con riferimento all'uso dei redditi dichiarati ai fini fiscali quale parametro per valutare la sproporzione tra patrimonio e capacità reddituale lecita.
art. 416 bis, comma 7, cod. pen.
Norma sulla confisca per i reati di tipo mafioso; qui rilevata la necessità, per applicarla a beni intestati a terzi, di dimostrare la natura fittizia dell'intestazione e l'effettiva disponibilità del proposto.
art. 240 cod. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della confisca quale mezzo e profitto del reato; il Tribunale ha fatto uso del disposto per qualificare alcuni cespiti.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione relativo a vizi di motivazione; richiamato per affermare che le censure proposte attengono a valutazioni di merito non deducibili in cassazione.
art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992
Richiami giurisprudenziali relativi alla confisca cd. 'propedeutica' e alla presunzione di illecita accumulazione anche per beni intestati a familiari, con indicazione degli oneri probatori e dei presupposti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata nella decisione per infliggere il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca è ammissibile principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali; le pur critiche valutazioni di merito e gli apprezzamenti probatori non sono sindacabili in questa sede.
- La confisca cd. 'allargata' ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. si fonda su una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione tra patrimonio e redditi dichiarati; per superarla il soggetto deve proporre allegazioni specifiche, verificabili e documentate che dimostrino la lecita provenienza dei beni o la compatibilità temporale con redditi leciti.
- La ragionevolezza temporale degli acquisti rispetto al fatto di reato è un criterio rilevante: acquisti effettuati molto prima dell'epoca del reato possono giustificare il dissequestro di quei beni, ma occorre un'esplicita motivazione del giudice del merito in ordine a tale valutazione.
- L'utilizzo di parametri statistici come i dati ISTAT per la determinazione forfettaria della spesa media familiare è ritenuto legittimo e utilizzabile come elemento indiziario, purché confrontato concretamente con il tenore di vita e gli elementi specifici del nucleo familiare.
- I beni formalmente intestati a terzi (coniuge, figli, altri) possono essere assoggettati a presunzione di illecito accumulo se emerge una sproporzione tra patrimonio e attività svolta dal titolare apparente e vi sono elementi che fanno presumere una simulazione nell'intestazione.
- Per contestare i calcoli e le tabelle della pubblica accusa è necessario non solo rilevare errori formali ma anche fornire elementi probatori concreti e decisivi; mere enunciazioni di errori o deduzioni critiche non sono sufficienti a superare le valutazioni del giudice del merito in sede di cassazione.
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