Sentenza n. 1875/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Interno, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 9.03.2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Il provvedimento era fondato sulla presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di detenzione di materiale pornografico, nonché sull’omessa indicazione della condanna nell’autodichiarazione resa al momento della domanda. Il ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione fosse stata resa nell’erronea convinzione che, decorso un quinquennio dalla condanna, il reato fosse estinto, e ha lamentato che il Ministero non avesse considerato la successiva concessione della riabilitazione, intervenuta il 27 settembre 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Ministero avesse formulato un giudizio complessivo e adeguatamente motivato di inaffidabilità e di insufficiente integrazione nella comunità nazionale, fondato sulla condanna penale, sulla natura e gravità del reato e sull’omessa dichiarazione della condanna. La riabilitazione è stata ritenuta irrilevante perché successiva all’adozione del diniego: la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione. Il giudice ha inoltre attribuito valore dirimente alla dichiarazione non veritiera, ritenendo che essa possa giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 anche indipendentemente dalla sussistenza di un reato di falso. L’errore del dichiarante circa l’estinzione del reato non è stato ritenuto rilevante, poiché nei procedimenti a istanza di parte la non veridicità dell’autodichiarazione rileva oggettivamente, senza necessità di accertare l’elemento soggettivo. L’omessa dichiarazione è stata altresì considerata sintomatica della mancata compiuta integrazione e della non adeguata conoscenza dei principi che regolano i rapporti con la pubblica amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza è oggetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, chiamata a valutare complessivamente l’idoneità del richiedente e la coincidenza tra interesse pubblico e interesse privato.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla carenza di motivazione, ma il giudice ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di diniego è stato comunicato al richiedente, che non ha presentato osservazioni utili alla conclusione positiva del procedimento.
art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione non veritiera resa in un procedimento a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dall’accertamento di un reato di falso.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il provvedimento impugnato ha richiamato la possibile rilevanza penale della dichiarazione mendace, ma il rigetto è stato ritenuto giustificato anche sul piano oggettivo ai sensi dell’art. 75.
art. 444 c.p.p.
La condanna applicata su richiesta delle parti è stata considerata quale elemento del quadro istruttorio valutabile nel procedimento di concessione della cittadinanza.
art. 445 c.p.p.
Il provvedimento ha richiamato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile.
Massime di principio
- Nel procedimento discrezionale di concessione della cittadinanza italiana, l’amministrazione può fondare il giudizio di non idoneità su una valutazione complessiva della condanna penale, della natura e gravità del reato e del comportamento dell’istante nei rapporti con l’amministrazione.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della sua emanazione; una riabilitazione intervenuta successivamente non incide, di per sé, sulla legittimità originaria del diniego.
- Nei procedimenti avviati su istanza di parte, la non veridicità dell’autodichiarazione rileva oggettivamente e può comportare il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, senza necessità di accertare l’intenzione fraudolenta o l’errore del dichiarante.
- L’omessa indicazione di una condanna penale nell’autodichiarazione può essere valutata, nell’ambito del procedimento di cittadinanza, come indice di inaffidabilità e di insufficiente integrazione nella comunità nazionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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