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Sentenza

Sentenza n. 766/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 69 del 2026: per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2268/2024 pubblicata il 19/09/2024, notificata in forma esecutiva in data 23/09/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di LOVERA SILVIA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2018-2019 / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 70 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.1697/2023 pubblicata il 03/10/2023, notificata in forma esecutiva in data 12/10/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Laurino Lara dell'importo di €. 2.000,00, Lo Re Giuseppa dell'importo di €. 2.500,00, Marangoni Nada dell'importo di €. 2.000,00 e Martino Gaspare dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 95 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza: a) del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2633/2024 pubblicata il 31/10/2024, notificata in forma esecutiva in data 23/07/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MOTTI ALESSANDRA dell'importo di €. 1.00,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2020-2021 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo; b) della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n.154/2025 pubblicata il 24/03/2025, notificata in forma esecutiva in data 26/03/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MOTTI ALESSANDRA dell'importo di €. 500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento all'a.s. 2021-2022, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 100 del 2026: per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2611/2024 pubblicata il 31/10/2024 e sulla sentenza della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n.170/2025 pubblicata il 20/06/2025, notificata in forma esecutiva in data 01/07/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CERNUTO CHIARA dell'importo di €. 500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento all'a.s. 2019-2020, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 101 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza: a) del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2268/2024 pubblicata il 19/09/2024, notificata in forma esecutiva in data 23/09/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MAGNONI MANUELE dell'importo di €. 1.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2021-2022 e 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo; b) della Corte d'Appello di Torino, Sezione Lavoro, n.92/2025 pubblicata il 12/05/2025, notificata in forma esecutiva in data 20/05/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MAGNONI MANUELE dell'importo ulteriore di €. 500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento all'a.s. 2020-2021, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 118 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n.2774/2024 pubblicata il 29/10/2024, notificata in forma esecutiva in data 04/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di MASALA LIDIA dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 119 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 591/2023 pubblicata il 22/03/2023, notificata in forma esecutiva in data 28/03/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Bonaudo Lorenzo dell'importo di €. 2.500,00, Bonaudo Giulia dell'importo di €. 2.000,00, Binello Lucia dell'importo di €. 1.500,00 e Battaglia Adriana dell'importo di €. 2.500,00. quanto al ricorso n. 140 del 2026: per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1365/2023 pubblicata il 04/07/2023, notificata in forma esecutiva in data 07/07/2023, passata in giudicato in data 13/02/2025, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CERRO ANNA dell'importo di €. 3.000,00 corrispondenteal beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 148 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Alessandria, Sezione Lavoro, n.206/2025 pubblicata il 22/05/2025, notificata in forma esecutiva in data 06/06/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di SANTANGELETTA CHIARA dell'importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. quanto al ricorso n. 162 del 2026: ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 349/2024 pubblicata il 09/02/2024, notificata in forma esecutiva in data 20/02/2024, passata in giudicato in data 05/03/2025, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CARRUBBA CECILIA dell'importo di €. 1.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze del Tribunale ordinario e della Corte d'Appello di Torino, nonché di una sentenza del Tribunale ordinario di Alessandria, recanti la condanna al riconoscimento e al pagamento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Con dieci ricorsi riuniti, i ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a giudicati formatisi su sentenze del giudice ordinario, alcune confermate o integrate dalla Corte d'Appello, che avevano riconosciuto somme corrispondenti al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per annualità scolastiche diverse e per importi individuali variabili. Le sentenze erano state rilasciate in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate in forma esecutiva al Ministero. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo il pagamento delle somme liquidate, degli interessi legali e l'adozione delle misure proprie del giudizio di ottemperanza, compresa la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omesso adempimento. Alla proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per la sostanziale identità della motivazione e del dispositivo, precisando che la riunione aveva finalità organizzative e non incideva sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: i titoli erano muniti di copia conforme per l'esecuzione, erano stati notificati al Ministero soccombente e l'Amministrazione non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire i titoli e pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà operare a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; non gli è stato riconosciuto un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute. La penalità decorre dalla notificazione della sentenza al Ministero e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, dalla data di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori, alla refusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione dei possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata stabilita nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale costituisce, insieme alla notificazione in forma esecutiva, un presupposto documentale dell'azione esecutiva azionata in sede di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine di cui all'art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni consente, nel caso concreto, di procedere con l'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione ex art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario che ne abbia fatto richiesta.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    soggetti a dimidiazione a norma dell'art. 4, co. 1 del predetto DM

    È stato applicato per la riduzione dei parametri di liquidazione delle spese professionali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme ai fini esecutivi, la notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare il pagamento delle somme dovute.
  • L'assenza di contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione resistente, a fronte della documentata mancata esecuzione del giudicato, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza e l'assegnazione di un termine perentorio per l'adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, individuandone i poteri, il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo le relative attività a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la cessazione al pagamento spontaneo o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
  • Quando più ricorsi in materia omogenea presentano identici motivi e dispositivo, la loro riunione per ragioni organizzative e di sollecita definizione non elimina l'autonomia delle singole decisioni e non impedisce la liquidazione distinta delle spese per ciascun giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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