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Sentenza

Sentenza n. 12582/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202411920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato dalla pendenza di un procedimento penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza motivazionale e difetto di istruttoria. Ha sostenuto, anzitutto, che il provvedimento fosse illegittimo perché adottato oltre il termine di conclusione del procedimento. Ha inoltre contestato l'idoneità della mera pendenza di un procedimento penale, non sfociato in una condanna, a sorreggere il diniego, nonché l'insufficienza dell'istruttoria, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato la complessiva condotta del richiedente e il suo inserimento economico e sociale in Italia. Il diniego era fondato sulla pendenza di un procedimento penale per furto con strappo o in abitazione, ai sensi dell'art. 624-bis c.p., e per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell'art. 186 d.lgs. 285/1992.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso che il superamento del termine procedimentale determinasse la perdita del potere di provvedere: il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti in materia di cittadinanza e il termine previsto dalla disciplina richiamata dal ricorrente riguardava la cittadinanza per matrimonio, non la concessione per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992. Per la naturalizzazione il termine è ordinatorio; il suo decorso può consentire di proporre azione contro il silenzio e, ricorrendone i presupposti, domanda risarcitoria da ritardo, ma non impedisce l'adozione del provvedimento tardivo. Quanto alle censure sostanziali, il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto discrezionale di alta amministrazione, fondato su una valutazione prognostica dell'integrazione del richiedente e della sua affidabilità rispetto ai valori fondamentali della comunità nazionale. Il sindacato giudiziale è limitato alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituzione nelle valutazioni di merito. La pendenza del procedimento penale, pur in assenza di condanna, è stata ritenuta valutabile autonomamente sul piano amministrativo. La gravità del furto contestato, il disvalore della guida in stato di ebbrezza e la recentezza dei fatti sono stati considerati elementi idonei a fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il TAR ha ritenuto assolto l'onere motivazionale e insussistenti difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza o sproporzione. La residenza ultradecennale e l'inserimento economico-sociale costituiscono presupposti ordinari, non sufficienti a imporre la concessione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

    La residenza decennale costituisce un presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    Le disposizioni del presente articolo [sul silenzio assenso] non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti (...) la cittadinanza.

    Il silenzio-assenso non opera nei procedimenti relativi alla cittadinanza.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego è stato comunicato prima dell'adozione del provvedimento negativo; il testo non individua vizi specifici relativi a tale fase.

  • art. 8, comma 2, l. 91/1992

    L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

    La disposizione, peraltro abrogata, è ritenuta inconferente perché riferita alle istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 7, non alle domande di naturalizzazione ex art. 9.

  • art. 31 c.p.a.

    Il superamento del termine ordinatorio può legittimare l'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è indicato come rimedio esperibile in caso di mancata tempestiva conclusione del procedimento.

  • art. 624-bis c.p.

    La gravità del furto con strappo o in abitazione, punito con la reclusione da quattro a sette anni secondo quanto riportato in sentenza, costituisce elemento rilevante nella valutazione prognostica sull'affidabilità del richiedente.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    La guida in stato di ebbrezza è stata considerata condotta indicativa di insensibilità al rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

  • art. 6 l. 91/1992

    Il riferimento alle ipotesi ostative alla cittadinanza per matrimonio è utilizzato come elemento sistematico per valorizzare la rilevanza della fattispecie di furto contestata anche nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992, la residenza legale protratta per il periodo previsto dalla legge è soltanto un presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione, che resta oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e di una valutazione prognostica sull'integrazione e sull'affidabilità del richiedente.
  • Il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ha natura ordinatoria: il suo superamento non consuma il potere dell'Amministrazione di provvedere e non determina l'illegittimità del successivo diniego, ferma la possibilità di esperire i rimedi contro il silenzio e, ove ne ricorrano i presupposti, l'azione risarcitoria da ritardo.
  • Ai fini del diniego della cittadinanza per naturalizzazione, la pendenza di un procedimento penale può essere valutata autonomamente sul piano amministrativo anche in assenza di una sentenza di condanna, poiché la valutazione amministrativa riguarda l'affidabilità, l'adesione ai valori fondamentali e la prognosi di futura integrazione, non l'accertamento della responsabilità penale.
  • La motivazione del diniego di cittadinanza deve essere correlata allo stadio del procedimento penale, alla natura e gravità dei fatti e alla loro collocazione temporale; anche una mera pendenza penale può sorreggere il diniego quando gli elementi acquisiti consentano un giudizio non manifestamente irragionevole di inaffidabilità.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla concessione della cittadinanza, quale atto di alta amministrazione, resta estrinseco e non sostitutivo: il giudice verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza, ragionevolezza e proporzionalità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • La gravità e la recentezza dei fatti penalmente rilevanti, inclusi reati contro il patrimonio e la guida in stato di ebbrezza, possono giustificare il diniego della naturalizzazione quando siano valutate dall'Amministrazione come indici di inaffidabilità e di mancata adesione ai valori fondamentali della convivenza sociale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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