Cassazione Penale, Sentenza n. 09097/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso ordinanza di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., lamentando esclusivamente il quadro indiziario: si contestava la mancanza di rilevanza della falsità della carta d'identità elettronica poiché il documento presentava discrepanze evidenti (altezza inferiore di 15 cm e differenze di età) che rendevano il falso "grossolano" e quindi innocuo; si richiamava altresì che il ricorrente era in possesso anche del documento originale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la valutazione dei giudici di merito secondo cui la falsità non era riconoscibile "ictu oculi" e quindi non rientrava nella categoria della contraffazione "grossolana" esente da pena ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p. La Corte ha precisato che età e altezza sono caratteristiche difficilmente valutabili immediatamente e che l'indice ingannevole principale era la corrispondenza dell'effigie fotografica con il possessore del documento. Ha escluso rilievo al possesso dell'originale come elemento idoneo a dimostrare l'innocuità del falso, trattandosi di elemento estrinseco rispetto all'apparenza materiale del documento. Per effetto dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato (possesso di documento di identità falso). La Corte ha confermato che la contestazione era fondata su gravità indiziaria rispetto al possesso di carta d'identità elettronica falsificata.
art. 49 comma 2 cod. pen.
Regola la valutazione dell'inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico (c.d. reato impossibile). La Corte interpreta che la valutazione della "grossolanità" del falso deve essere fatta ex ante, sul significato e valore dell'atto, e si richiede che il falso sia riconoscibile "ictu oculi" da persona di comune discernimento per escludere responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: comporta la condanna alle spese processuali e, ove l'inammissibilità derivi da profili di colpa nel ricorso, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (qui fissata in euro 3.000).
Massime di principio
- La valutazione della "grossolanità" di un documento falso si effettua "ictu oculi": il falso deve risultare talmente evidente da non poter ingannare nessuno per essere considerato innocuo ai sensi dell'art. 49 c.p.
- Discrepanze su caratteristiche soggettive difficili da valutare immediatamente (età, altezza) non sono di per sé sufficienti a qualificare un documento come grossolanamente falso.
- Il possesso del documento originale dal parte del soggetto non esclude automaticamente la offensività del possesso del documento falso, poiché il giudizio si concentra sull'apparenza materiale del documento falso e sulla sua idoneità a ingannare la pubblica fede.
- La verifica dell'idoneità offensiva è una valutazione di merito: la Cassazione può sindacarla solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito.
- Nel reato di falso si opera un controllo ex ante (sulla base delle circostanze note al momento dell'azione) e non in base all'eventuale efficacia pratica dell'inganno accertata successivamente.
- Ricorsi manifestamente infondati o con profili di colpa possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche oltre alle spese processuali.
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