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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02468/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all’anno 2015 notificati a un’associazione iscritta nel registro regionale delle associazioni di volontariato, qualificata come ONLUS di diritto, e a due persone fisiche ritenute autrici delle violazioni. L’Ufficio aveva contestato la spettanza delle agevolazioni fiscali riservate agli enti non commerciali/ONLUS, evidenziando varie irregolarità: retribuzioni ritenute eccessive e quindi integranti distribuzione indiretta di utili; stipula di una convenzione di consulenza tra il presidente e l’associazione, con possibile conflitto di interessi e sostanziale corresponsione di compensi per la carica; inattendibilità dei bilanci e delle scritture contabili; svolgimento di attività non meramente solidaristiche ma anche commerciali. La CTR aveva invece ritenuto assorbente la mancata cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, escludendo la possibilità di disconoscere le agevolazioni in assenza di un formale provvedimento di cancellazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della motivazione per motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la sentenza di appello si era limitata a richiamare precedenti decisioni senza confrontarsi con i fatti e con le irregolarità contestate; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sulle ONLUS e sull’onere della prova, sostenendo che la perdita dei benefici fiscali deriva dal venir meno dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 10 d.lgs. 460/1997, indipendentemente dalla mancata cancellazione dall’anagrafe, e che il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto il rispetto dei requisiti sostanziali e l’effettiva natura non lucrativa dell’attività svolta.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente: la sentenza di appello, pur sintetica, aveva individuato una ratio decidendi chiara, ossia la ritenuta assorbente rilevanza della mancata cancellazione dall’anagrafe delle ONLUS, sufficiente a giustificare il mancato esame di ulteriori questioni. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per le ONLUS, comprese quelle di diritto, l’iscrizione nei registri è condizione necessaria ma non sufficiente per mantenere le agevolazioni fiscali, che dipendono anche dalla sussistenza e permanenza dei requisiti sostanziali di cui all’art. 10 d.lgs. 460/1997. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia verificando in concreto se i requisiti sostanziali per il regime agevolato sussistessero e provveda anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è apparente; non basta la sintesi o la non condivisibilità della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la nullità della sentenza per error in procedendo, incluso il vizio di motivazione apparente nei limiti dell’anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 143 t.u.i.r.

    Richiamato per il regime degli enti non commerciali e per la non imponibilità di taluni contributi, in relazione anche alla disciplina estesa alle ONLUS.

  • art. 144 t.u.i.r.

    Richiamato nell’ambito del regime fiscale degli enti non commerciali/ONLUS.

  • art. 145 t.u.i.r.

    Richiamato nell’ambito del regime fiscale degli enti non commerciali/ONLUS.

  • art. 150 t.u.i.r.

    Richiamato nell’ambito del regime fiscale degli enti non commerciali/ONLUS.

  • art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997

    Stabilisce i requisiti sostanziali e formali delle ONLUS, tra cui il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, l’impiego degli avanzi per le attività istituzionali e l’obbligo di bilancio; la perdita dei requisiti comporta il venir meno delle agevolazioni.

  • art. 11 d.lgs. n. 460 del 1997

    Regola l’anagrafe delle ONLUS e la procedura di iscrizione tramite comunicazione e controllo formale.

  • art. 26 d.lgs. n. 460 del 1997

    Norma di rinvio che estende alle ONLUS la disciplina fiscale degli enti non commerciali.

  • art. 3 d.m. 18/7/2003, n. 266

    Prevede il controllo formale ai fini dell’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, senza precludere successivi accertamenti sui requisiti sostanziali.

  • art. 5 d.m. 18/7/2003, n. 266

    La cancellazione conseguente alla mancanza o al venir meno dei requisiti comporta la decadenza dalle agevolazioni; l’accertamento può avere effetti anche ex tunc se mancano requisiti fin dall’origine.

  • art. 18 c.c.

    È richiamato dalla sentenza di primo grado per sostenere la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell’ente.

  • art. 6, commi 4 e 5, l. n. 266 del 1991

    La cancellazione dai registri delle organizzazioni di volontariato è di competenza delle Regioni, non dell’amministrazione finanziaria.

  • art. 30, comma 5, d.l. n. 185 del 2008

    Richiamato in relazione al recupero delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite dalle organizzazioni di volontariato che svolgano attività commerciali non marginali.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio dopo l’accoglimento del motivo di ricorso.

  • art. 385 c.p.c.

    Regola la decisione sulle spese e gli effetti del rinvio; le spese di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la disciplina delle spese nel giudizio tributario di rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente la mera sinteticità o la mancata confutazione analitica di ogni argomento di parte.
  • Per le ONLUS, anche di diritto, l’iscrizione nei registri o nell’anagrafe è condizione necessaria ma non sufficiente per conservare il regime agevolato: il giudice deve verificare in concreto la permanenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge.
  • La perdita dei benefici fiscali per gli enti qualificati come ONLUS discende dal venir meno dei requisiti sostanziali dell’ente, non dalla sola mancanza di un formale provvedimento di cancellazione, che rileva sul piano amministrativo ma non impedisce l’accertamento tributario.
  • Nel controllo sui requisiti delle ONLUS il giudice deve guardare alla realtà fattuale dell’attività svolta e non fermarsi alla veste formale o alla mera iscrizione registrale.
  • La distribuzione indiretta di utili può desumersi anche da retribuzioni abnormi, compensi incompatibili con la funzione svolta o altre operazioni che rivelino un uso lucrativo dell’ente; tali circostanze rilevano ai fini del disconoscimento delle agevolazioni.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare la sussistenza dei requisiti sostanziali per ritenere assorbente un solo elemento formale, la decisione è censurabile per violazione di legge sostanziale, non necessariamente per nullità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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