Cassazione Penale, Sentenza n. 26424/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/03/2025 che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca di un fondo pensione del controvalore di €53.033,60 intestato al ricorrente. Il Bernardi ha dedotto un unico motivo: errata interpretazione dell'art. 545 c.p.c., commi 3, 4, 6, 7 e 8, sostenendo che la provvista confiscata fosse costituita da ratei di pensione soggetti a limiti di pignorabilità/confisca (per importo eccedente il triplo dell'assegno sociale) e che, sulla base di conteggi, la somma effettivamente aggredibile sarebbe stata pari a €107,18.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il ricorrente parte da una premessa di fatto (la natura della provvista come 'ratei di pensione') non riscontrabile nell'ordinanza impugnata. La Corte d'appello aveva invece accertato che l'oggetto della confisca era un fondo pensione (strumento di previdenza complementare) del valore indicato, intestato al ricorrente. La Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui i fondi pensione in fase di accumulo (e, per molti profili, anche in fase di erogazione) sono assimilabili alle assicurazioni sulla vita e pertanto non godono, nella disciplina penale del sequestro e della confisca, delle tutele tipiche di alcune forme di prestazione previdenziale; possono dunque essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca quando sussistano le condizioni di legge. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 545 cod. proc. civ. (commi 3,4,6,7,8 e 9)
Le norme sui crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.) non si applicano automaticamente alla totalità dei versamenti presenti in un fondo pensione; la Corte ha escluso l'operatività dei commi richiamati nel caso di specie in quanto il fondo pensione è stato qualificato come strumento assimilabile alle assicurazioni sulla vita.
Il divieto civilistico di eseguire azioni esecutive e cautelari su polizze vita riguarda la garanzia patrimoniale in vista della responsabilità civile e non la disciplina della responsabilità penale: pertanto non ostacola l'adozione di misure cautelari penali (sequestro) su strumenti assimilabili.
art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 (ora art. 240-bis cod. pen.)
La normativa sulla confisca per equivalente/diritto penale è stata richiamata per affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può colpire beni o somme quando sussistono i presupposti di legge (fumus commissi delicti e periculum in mora), anche se i beni hanno particolarità civilistiche; in passato è stato ammesso il sequestro di somme versate su polizze vita.
Massime di principio
- I fondi pensione di previdenza complementare possono essere assimilati, ai fini della responsabilità penale e del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, alle assicurazioni sulla vita: pertanto non godono automaticamente delle tutele di impignorabilità previste per certe prestazioni previdenziali.
- Per far valere limiti di impignorabilità (es. art. 545 c.p.c.) è necessario dimostrare concretamente e documentalmente la natura e la provenienza delle somme (p. es. che si tratta di ratei di pensione soggetti alla specifica tutela), non basarsi su affermazioni meramente supposte o non dedotte nel provvedimento impugnato.
- Il divieto civilistico di esecuzione su polizze vita (art. 1923 c.c.) non impedisce l'adozione di misure penali di sequestro/confisca: la disciplina penale può colpire strumenti con finalità previdenziali quando le condizioni per la confisca sono presenti.
- In caso di contenzioso, chi pretende l'applicazione delle regole di impignorabilità deve fornire in primo luogo prova della natura del credito o della somma e della tempestività degli accrediti rispetto al pignoramento; altrimenti la qualificazione data dall'autorità giudiziaria alla natura dell'asset (es. fondo pensione come strumento finanziario assimilabile a polizza vita) determinerà l'operatività delle misure ablative.
- In conflitti simili, è prudente contestare e documentare sia gli elementi di fatto (provenienza della provvista, modo e date di accredito) sia le ragioni giuridiche durante i gradi di merito, perché la Corte di legittimità valuta in particolare la correttezza dell'interpretazione giuridica alla luce dei fatti come statuìti.
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