Cassazione Civile, Ordinanza n. 30159/2025 del 15/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici ammessi a scuole di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991, che chiedevano la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all'adeguata retribuzione degli specializzandi. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. In cassazione i ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine, sostenendo che il dies a quo non potesse essere fissato al 27 ottobre 1999 perché, a quella data, il danneggiato non aveva ancora un rimedio ragionevolmente certo e l'omissione statale non era ancora definitivamente cristallizzata; (2) violazione del diritto UE e della CEDU, assumendo che si trattasse di illecito permanente e che la prescrizione dovesse decorrere solo dalla cessazione dell'obbligo di recepimento, nel 2007, con applicazione dei principi di equivalenza ed effettività; (3) omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla decorrenza della prescrizione; (4) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla condanna alle spese; (5) violazione dei criteri di liquidazione e della disciplina delle spese, lamentando sia la mancata compensazione sia l'eccessività dell'importo liquidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione di merito era conforme a un orientamento di legittimità consolidato: il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11, che aveva reso definitiva la residua situazione di inadempimento per i soggetti non ricompresi nelle sentenze amministrative richiamate. La Corte ha escluso che vi fosse un illecito permanente, ha negato la violazione dei principi UE di equivalenza ed effettività, e ha ribadito che eventuali dubbi su giurisdizione o legittimazione passiva non impedivano la decorrenza della prescrizione. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo non sussistente alcuna questione interpretativa nuova o dubbia. I motivi sulle spese sono stati ritenuti inammissibili: il quarto per difetto di specificità, essendo mancata l'allegazione della persistenza del motivo fino alla precisazione delle conclusioni; il quinto perché la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la liquidazione era comunque entro i parametri, anche considerando il valore della causa determinato dalla domanda più elevata in un litisconsorzio facoltativo. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte non entra nel merito perché i motivi sono dichiarati inammissibili per conformità all'orientamento consolidato.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso conformemente alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso di specie la decorrenza è fissata al 27 ottobre 1999.
art. 2946 c.c.
si applica il termine ordinario decennale di prescrizione al diritto risarcitorio azionato.
art. 11, L. 19 ottobre 1999, n. 370
ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo verso gli altri aventi diritto e facendo decorrere la prescrizione dal 27 ottobre 1999.
art. 44, Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti, ma la Corte osserva che non incide sul dies a quo della prescrizione né introduce un diverso termine di decorrenza.
art. 6 CEDU
invocato in relazione all'art. 117 Cost., ma non ritenuto idoneo a scalfire il consolidato orientamento sulla prescrizione.
art. 1, Protocollo addizionale CEDU
richiamato dai ricorrenti senza che la Corte ravvisi una violazione utile ai fini della decorrenza prescrizionale.
art. 117, comma 1, Cost.
norma interposta richiamata per sostenere la violazione di obblighi sovranazionali; la Corte esclude il contrasto.
artt. 5 e 189 Trattato CE
richiamati per sostenere l'inadempimento comunitario, ma la Corte li reputa non decisivi rispetto alla prescrizione.
art. 10 Trattato CE
invocato quale parametro sovranazionale, ma non ritenuto incompatibile con il dies a quo individuato.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale non è accolta perché manca una questione interpretativa nuova, rilevante e decisiva.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia sul rinvio pregiudiziale è dichiarata inammissibile; la richiesta alla CGUE non è autonoma domanda.
art. 342 c.p.c.
richiamato per rilevare l'aspecificità del motivo di appello sulle spese, che rende inammissibile la censura per omessa pronuncia.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
art. 91 c.p.c.
le spese possono essere poste a carico della parte soccombente; non vi era violazione del divieto di addossarle alla parte vittoriosa.
art. 4 d.m. n. 55/2014
richiamato per la liquidazione degli onorari in presenza di pluralità di parti, con aumento entro i limiti tabellari.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
ai fini del valore della causa si sommano al capitale gli interessi scaduti prima dell'introduzione del giudizio.
art. 103 c.p.c.
nel litisconsorzio facoltativo il valore della causa non si somma, ma si considera la domanda di valore più elevato.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la Corte condanna i ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma per abuso del processo o ricorso palesemente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato.
L. n. 260 del 1958, art. 4
la mancata corretta evocazione di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio è mera irregolarità sanabile.
Massime di principio
- Nei giudizi risarcitori fondati sulla mancata o tardiva trasposizione di direttive europee, il termine di prescrizione ordinaria decorre dal momento in cui la lacuna normativa risulta definitivamente cristallizzata e il creditore ha ragionevole certezza del mancato ulteriore adempimento statale, non dal successivo consolidarsi di orientamenti giurisprudenziali favorevoli o contrari.
- La qualificazione dell'illecito come permanente non è desumibile automaticamente dalla protrazione nel tempo dell'inadempimento normativo: se un atto legislativo successivo rende definitivo il residuo inadempimento verso una platea di soggetti esclusi, la prescrizione può iniziare a decorrere da tale atto.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra una autonoma domanda processuale e non impone un esame se non vi sia una reale questione interpretativa nuova, rilevante e decisiva; il giudice di legittimità deve disporlo solo in presenza dei relativi presupposti.
- L'eventuale incertezza iniziale sulla giurisdizione o sulla natura dell'azione non impedisce la decorrenza della prescrizione, poiché il diritto può essere fatto valere anche mediante iniziative stragiudiziali e gli errori processuali possono essere rimediati con gli strumenti previsti dall'ordinamento.
- Nel litisconsorzio facoltativo il valore della causa si determina sulla domanda di valore più elevato, senza cumulo delle domande, e la liquidazione delle spese va parametrata su tale valore, nel rispetto dei limiti tabellari e degli aumenti consentiti per la pluralità di parti.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di violazione dei limiti di legge o di motivazione radicalmente illogica; la mera opinabilità della controversia non basta a imporla.
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