Sentenza del 11/10/2018 n. 25255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla B. GmbH l'omessa dichiarazione in Italia della plusvalenza realizzata nel 1997 mediante la cessione totalitaria della partecipazione nella C. M. Srl alla Finanziaria Le T. Srl, per Lire 22 miliardi. La società sosteneva che, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, la plusvalenza fosse imponibile esclusivamente in Germania, quale Stato di residenza dell'alienante, e non in Italia. Contestava inoltre profili relativi alla notificazione dell'avviso e ai termini di decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo applicabile l'art. 13, paragrafo 4, della Convenzione italo-tedesca. La plusvalenza derivante dalla cessione delle partecipazioni, non essendo riconducibile a beni immobili, beni di una stabile organizzazione, navi o aeromobili, era imponibile esclusivamente in Germania. Il mancato pagamento delle imposte in Germania non consentiva all'Italia di esercitare il potere impositivo, ma poteva giustificare lo scambio di informazioni e l'attivazione degli strumenti di contrasto all'evasione previsti dalla Convenzione. I motivi relativi alla notificazione e ai termini di decadenza sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con legge 24 novembre 1992, n. 459, art. 13, paragrafo 4
Gli utili conseguiti da un soggetto residente mediante alienazione di beni siti nell'altro Stato contraente, diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti, sono imponibili "soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente".
La plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni sociali effettuata da una società residente in Germania e priva di stabile organizzazione in Italia è imponibile esclusivamente nello Stato di residenza, cioè la Germania.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 75
Le disposizioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle norme interne incompatibili in materia di imposizione dei redditi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 23 e 151, e art. 20 vigente all'epoca dei fatti
La disciplina interna sull'imposizione dei redditi dei soggetti non residenti non si applica quando una convenzione internazionale attribuisce in via esclusiva il potere impositivo all'altro Stato contraente.
Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, art. 27
Il mancato assolvimento delle imposte nello Stato di residenza deve essere affrontato tramite lo scambio di informazioni e gli strumenti convenzionali di contrasto all'evasione, non mediante l'attribuzione del potere impositivo allo Stato privo di potestà fiscale sulla fattispecie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 43 e 60
Le questioni relative ai termini di decadenza per la notifica dell'accertamento e alle modalità di notificazione sono state dichiarate assorbite, poiché l'accertamento è risultato comunque infondato per difetto di potestà impositiva italiana.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
La questione sull'eventuale proroga dei termini di accertamento è stata dichiarata assorbita e non è stata quindi esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando una convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce espressamente a uno Stato la potestà impositiva esclusiva su una determinata categoria di reddito, tale previsione prevale sulla normativa fiscale interna dell'altro Stato.
- La cessione di partecipazioni da parte di una società non residente, in assenza di stabile organizzazione nello Stato della fonte e salvo specifiche eccezioni convenzionali, può essere imponibile esclusivamente nello Stato di residenza del cedente.
- Il fatto che il contribuente non abbia dichiarato o pagato l'imposta nello Stato competente non trasferisce automaticamente il potere impositivo all'altro Stato; l'autorità fiscale deve utilizzare lo scambio di informazioni e gli altri strumenti di cooperazione internazionale.
- Prima di applicare la normativa nazionale ai redditi transnazionali occorre verificare la convenzione bilaterale applicabile, la residenza fiscale del soggetto, l'eventuale stabile organizzazione e la specifica categoria reddituale.
- Le questioni procedurali, come notificazione e termini di decadenza, possono risultare assorbite quando viene escluso a monte il potere impositivo dello Stato che ha emesso l'accertamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 200 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 207 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 937 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 11 ott 2018Sentenza del 11/10/2018 n. 944 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →