Sentenza n. 1370/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione: a) dell’avviso pubblico per l'affidamento in concessione demaniale marittima di aree sulla banchina del molo di Positano per il posizionamento di n. 4 cabine ad uso biglietteria TPL marittimo, info point, charter e noleggio natanti, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Positano in data 25.5.2026 al n. 1070 e segnatamente: - dell’art. 6, lett. A, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di partecipazione, l'«Assenza, in relazione al vincolo di aggiudicazione di un solo lotto, di partecipazioni incrociate anche di minoranza in capo ai partecipanti», disponendo che «ogni operatore economico, avente quota societaria anche di minoranza in una partecipante (in forma singola e associata), non può essere assegnatario di altro Lotto e viceversa»; - dell’art. 7, punto 7.6, nella parte in cui attribuisce fino a 5 punti per il «numero di biglietti fisici rilasciati dal concorrente per partenze dal molo di Positano nel triennio antecedente (1.01.2023-31.12.2025)» per i Lotti 1-3; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove occorra, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 01.04.2026 e la Determinazione n. 44 del 2.04.2026 dell'Ufficio Demanio Marittimo, ove mai e nella parte in cui abbiano fornito indirizzo per l'adozione delle clausole impugnate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per l'affidamento in concessione demaniale marittima di aree sulla banchina del molo di Positano, con clausole sulle partecipazioni societarie incrociate e sull'attribuzione di punteggi per i biglietti fisici rilasciati
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico relativo all'affidamento in concessione demaniale marittima di quattro aree sulla banchina del molo di Positano, chiedendone l'annullamento previa sospensione. In particolare, ha contestato la clausola dell'art. 6, lett. A, che, in relazione al vincolo di aggiudicazione di un solo lotto, vietava ai partecipanti di detenere partecipazioni societarie incrociate, anche di minoranza, in altri concorrenti; ha inoltre contestato l'art. 7, punto 7.6, che attribuiva fino a cinque punti, per i lotti 1-3, in relazione al numero di biglietti fisici rilasciati dal concorrente per partenze dal molo di Positano nel triennio 2023-2025. Sono stati altresì impugnati gli atti presupposti e connessi, inclusi, ove occorrenti, gli atti comunali di indirizzo richiamati nell'avviso.
La decisione
Dopo la proposizione del ricorso, il Comune di Positano ha adottato la determinazione n. 76 del 22 giugno 2026, con la quale ha annullato d'ufficio in autotutela l'avviso pubblico impugnato. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il TAR, rilevato l'avvenuto ritiro dell'atto impugnato e ritenuti sussistenti i presupposti processuali, ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'esito del giudizio e dell'espressa richiesta della ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione della possibile adozione di tale forma decisoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione ritira in autotutela l'atto impugnato, determinando il venir meno dell'oggetto della controversia, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta, di per sé, una pronuncia di merito sulla legittimità delle clausole dell'atto ritirato.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal ritiro dell'atto impugnato, le spese possono essere compensate quando ciò sia coerente con l'esito del giudizio e sia stata formulata espressa richiesta in tal senso.
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