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Sentenza

Sentenza del 27/05/2015 n. 10883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della CTR Lazio deducendo, in primo luogo, la nullità del procedimento e della sentenza per irregolare notificazione dell'atto di appello dell'Ufficio. La società si era costituita in primo grado eleggendo domicilio presso lo studio del proprio avvocato, ma l'appello era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del liquidatore e mediante deposito presso la Casa Comunale, anziché presso il domicilio eletto o la sede indicata negli atti processuali. In via subordinata, la società aveva denunciato anche l'insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR circa l'incidenza della sentenza penale di assoluzione del liquidatore sui fatti posti a fondamento dell'accertamento tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la notificazione dell'appello. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992, le notificazioni nel processo tributario devono essere effettuate presso il domicilio eletto in primo grado, oppure presso la residenza o sede dichiarata, e tale indicazione vale anche per i successivi gradi di giudizio. La notificazione presso la residenza del liquidatore con la procedura dell'art. 140 c.p.c. non equivale a una consegna a mani proprie e non era valida, poiché non era stata eseguita presso il domicilio eletto dalla società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR Lazio è stata cassata con rinvio ad altra composizione della medesima CTR, cui spetta anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 17

    Nel processo tributario le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio; l'indicazione della residenza o della sede e l'elezione di domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

    Il domicilio eletto dalla parte nel primo grado del processo tributario conserva efficacia anche nei gradi successivi. La notificazione dell'atto di appello deve quindi essere effettuata presso tale domicilio, salvo consegna personalmente al destinatario. La notifica presso un diverso luogo, come la residenza del liquidatore, è invalida se non ricorrono i presupposti per considerarla consegnata a mani proprie.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

    La notificazione mediante deposito presso la Casa Comunale e avviso al destinatario è una forma sussidiaria, utilizzabile quando non sia possibile effettuare la consegna ordinaria o a mani proprie. Essa non può essere equiparata alla consegna personale al destinatario e, nel caso concreto, non ha sanato l'omessa notificazione presso il domicilio eletto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 15

    Iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di una parte delle imposte accertate.

    La norma consentiva all'Amministrazione di iscrivere provvisoriamente a ruolo una quota delle maggiori imposte accertate mentre era pendente la controversia sull'avviso di accertamento. Tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito della legittimità della pretesa tributaria, poiché ha cassato la sentenza per un vizio di notificazione dell'appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento e per vizio della motivazione.

    Il vizio processuale relativo alla notificazione dell'appello è stato ritenuto fondato ai sensi del n. 4 e ha reso inutile l'esame del motivo relativo alla motivazione, dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'elezione di domicilio effettuata in primo grado normalmente continua a valere anche per l'appello e per gli ulteriori gradi di giudizio.
  • L'atto di appello notificato presso un luogo diverso dal domicilio eletto può determinare la nullità della notificazione e della successiva sentenza, soprattutto quando non vi sia stata una costituzione valida dell'appellato.
  • La notifica ex art. 140 c.p.c., con deposito presso la Casa Comunale, non equivale alla consegna a mani proprie: sono modalità giuridicamente distinte.
  • Prima di esaminare le questioni sostanziali, il giudice deve verificare la regolarità della notificazione degli atti processuali, poiché un vizio di notifica può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio del giudizio.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva nel merito: consente alla corte di rinvio di riesaminare la controversia dopo aver ripristinato il corretto contraddittorio processuale.

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