Cassazione Penale, Sentenza n. 41794/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello lamentando contraddittorietà e travisamento della prova. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello che, pur ritenendo provata la partecipazione morale di Nonno in singoli reati di danneggiamento, resistenza e interruzione di pubblico servizio, ha assolto lo stesso dal reato di devastazione (art. 419 c.p.) senza fornire una motivazione rafforzata adeguata e senza valutare compiutamente elementi decisivi quali le conversazioni telefoniche e le dichiarazioni di collaboratori e testi. Il ricorso ha dedotto omissione di valutazione di prove decisive e articolata incoerenza logica nella ricostruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo fondate le censure sulla carenza della motivazione rafforzata e sull'omissione di valutazione di risultati istruttori ritenuti rilevanti. Ha annullato la parte della sentenza impugnata relativa all'assoluzione di Marco Nonno dal reato di devastazione (art. 419 c.p.) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Napoli. I ricorsi presentati dagli imputati Marco Nonno e Antonio Mescia sono stati dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile Comune di Napoli nella misura liquidata in dispositivo.
Norme richiamate
art. 419 cod. pen.
Norma relativa al reato di devastazione e saccheggio; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato l'assoluzione dall'elemento soggettivo (dolo anche eventuale) e che sia necessario riesaminare alla luce delle prove la posizione dell'imputato.
artt. 337 e 339 cod. pen.
Norme relative ai reati residui per cui sono state rideterminate le pene in sede d'appello; la Corte di merito aveva riconosciuto responsabilità per danneggiamento, resistenza e interruzione di pubblico servizio, con valutazioni su concorso di persone e aggravanti.
art. 635 cod. pen.
Richiamato nel testo come reato assorbito nella più grave imputazione di devastazione in primo grado; la diversa valutazione in appello è stata oggetto di scrutinio dalla Cassazione.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza citata in tema di motivazione rafforzata in appello quando si riforma la decisione di primo grado; la Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di appello di motivare compiutamente la riforma assolutoria.
art. 606 comma primo lett. e) cod. proc. pen.
Limiti al controllo di legittimità sul travisamento o omissione della prova; la Corte ha ricordato che la cognizione della Cassazione in materia di apprezzamento della prova è limitata, ma ha ritenuto sussistente il vizio per carenza di motivazione rafforzata e omissione di valutazione di elementi decisivi.
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme relative alla necessaria correlazione tra imputazione e sentenza; la Cassazione ha respinto la censura di mutamento del fatto per Mescia perché il nuovo elemento (contestazione in udienza) era stato notificato e noto durante il processo.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di Nonno circa il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti perché la scelta motivata non è arbitraria.
art. 157 cod. pen.
Norma sulla rilevanza delle circostanze ai fini della prescrizione. La Corte ha affermato che l'aggravante di cui all'art. 339 c.p. non è circostanza ad effetto speciale ai fini del calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di primo grado deve fornire una motivazione rafforzata che confronti espressamente e in modo adeguato le ragioni del primo giudice e le prove raccolte; la mancata motivazione esaustiva può determinare annullamento in Cassazione.
- La mancata valutazione o l'omissione di considerazione di elementi probatori rilevanti (intercettazioni, conversazioni telefoniche, dichiarazioni di collaboratori) può costituire motivo fondato di annullamento per travisamento o carenza motivazionale se incide sulla decisione.
- Il controllo della Cassazione sulla valutazione della prova è limitato: non è ammesso riesaminare liberamente il merito probatorio, salvo che emerga un vizio del ragionamento motivazionale tale da rendere la decisione illogica, contraddittoria o omissiva.
- La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso dell'imputato può essere pronunciata quando le censure si risolvono in mera rivalutazione del fatto e non toccano profili di diritto o vizi formali rilevabili in sede di legittimità.
- In caso di contestazioni successive o modifiche dell'atto di imputazione in udienza, la nullità o il mutamento del fatto sono rilevanti solo se determinano un effettivo pregiudizio alla possibilità di difendersi; se l'imputato è stato a conoscenza degli atti e ha potuto difendersi, la correlazione imputazione-sentenza è preservata.
- Le decisioni relative al confronto tra aggravanti e attenuanti sono sindacabili in Cassazione solo se frutto di palese arbitrio o illogicità; una motivazione che espliciti il bilanciamento è generalmente sufficiente.
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