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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28868/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Capitaneria di porto per avere un soggetto esercitato la pesca sportiva subacquea senza la boa di segnalazione in superficie prevista dall'art. 130 del D.P.R. n. 1639/1968. L'interessato proponeva opposizione davanti al Tribunale, che la rigettava valorizzando una dichiarazione resa subito dopo la contestazione, nella quale l'opponente affermava di essere stato sorpreso nell'atto di esercitare la pesca subacquea privo della boa. La Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) nullità/inesistenza della motivazione per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., assumendo che il giudice di merito non avesse considerato che egli si trovava in superficie e non immerso; 2) violazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 1639/1968 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la prescrizione della boa sarebbe applicabile solo al subacqueo in immersione; 3) omesso esame di una deduzione relativa alla collocazione del ricorrente entro la fascia dei 50 metri dalla riva riservata ai bagnanti, con contestazione anche della valenza confessoria attribuita alla richiesta di rateazione della sanzione; 4) omessa pronuncia sulle doglianze relative alla confisca del fucile da pesca subacquea quale sanzione accessoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura principale contro la valorizzazione della dichiarazione resa alla Capitaneria fosse inidonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, poiché l'apprezzamento circa la natura confessoria di una dichiarazione è giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva adeguatamente contestato il tenore letterale della dichiarazione riportata dalla Corte territoriale, limitandosi a prospettare una lettura alternativa e a sollevare questioni di merito. Conseguentemente, le ulteriori censure sono state ritenute inammissibili perché attinenti al merito e, quanto al quarto motivo, anche per difetto di specificità, non avendo il ricorrente indicato quali precise doglianze sulla confisca sarebbero state omesse dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 130 del D.P.R. n. 1639/1968

    "pesca sportiva subacquea senza l'uso della prevista boa di segnalazione in superficie"

    la Corte non entra nel merito dell'interpretazione della norma, ma rileva che le censure del ricorrente miravano a sostenere che l'obbligo di boa varrebbe solo in immersione; tali doglianze sono state reputate inammissibili perché rivolte al merito e non idonee a superare la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare asserita apparenza/illogicità della motivazione; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola inammissibile

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al requisito della motivazione; la Corte ritiene la censura inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia su alcune deduzioni e sulla confisca; la Corte rileva il difetto di specificità del motivo e la sua inammissibilità

  • art. 273 c.c.

    invocato dal ricorrente insieme all'art. 2735 c.c. per contestare la valenza confessoria della propria dichiarazione; la Corte ribadisce che la qualificazione di una dichiarazione come confessione è apprezzamento di fatto sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla confessione stragiudiziale; la Corte conferma che la valutazione del contenuto della dichiarazione appartiene al giudice di merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La qualificazione di una dichiarazione come confessione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione логica e non viziata; il ricorrente deve confrontarsi specificamente con il contenuto letterale della dichiarazione valorizzata dalla sentenza impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile la mera proposta di una lettura alternativa degli atti o dei documenti rispetto a quella seguita dal giudice di merito, se la censura non evidenzia un effettivo vizio di motivazione o una violazione del paradigma processuale dedotto.
  • Le doglianze di omessa pronuncia devono essere specifiche: è necessario indicare in modo puntuale quali questioni sarebbero state trascurate e dove esse siano state ritualmente dedotte; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • Quando le ulteriori censure dipendono logicamente da un motivo principale inammissibile, esse possono risultare a loro volta inammissibili se investono il merito della controversia senza superare il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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