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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34274/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata con due sentenze della Corte di appello di Trieste per due distinti episodi di maltrattamenti in famiglia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Gorizia, giudice dell'esecuzione, che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati. I fatti posti a base delle condanne riguardavano, da un lato, maltrattamenti commessi nel 2014 ai danni della convivente dell'epoca e, dall'altro, maltrattamenti commessi tra il 2016 e il 2018 ai danni di una diversa convivente. Il tribunale aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando la distanza temporale, la diversità dei contesti familiari e l'assenza di prova di una condizione clinica idonea a sorreggere una programmazione unitaria. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente considerato l'esistenza di un'unica programmazione riferibile a un tratto psico/patologico del ricorrente, che lo indurrebbe a ripetere condotte identiche in situazioni analoghe, così da configurare un filo logico soggettivo tra i vari reati secondo una concezione ampia della continuazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite sulla continuazione, escludendo la prova di una programmazione originaria comune ai due delitti: il secondo fatto era stato commesso oltre due anni dopo il primo, in danno di persona diversa e non conosciuta dal ricorrente al momento del primo reato. La Corte ha inoltre condiviso la motivazione secondo cui non basta, per integrare la continuazione, una generica tendenza a tenere condotte violente verso partner o conviventi, né una mera incapacità di gestire le relazioni sentimentali; occorre invece una reale unicità del disegno criminoso, non desumibile nel caso di specie. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Disposto anche l'oscuramento dei dati identificativi per ragioni di riservatezza.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del provvedimento in ragione della natura dei reati e della tutela della riservatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 81 c.p.

    Norma di riferimento per l'istituto della continuazione, negato per assenza di unicità del disegno criminoso.

  • sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Richiamata come precedente di legittimità in tema di criteri per valutare l'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione.

  • Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per il criterio relativo alla condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati può essere riconosciuta solo se è provata una reale unicità del disegno criminoso, non essendo sufficiente una generica tendenza soggettiva a ripetere condotte analoghe o una comune inclinazione al comportamento illecito.
  • La distanza temporale significativa tra i fatti, la diversità delle persone offese e l'assenza di collegamento conoscitivo o programmatorio tra i reati sono elementi che possono legittimare l'esclusione della continuazione.
  • In sede esecutiva, il giudice può negare la continuazione quando la prova della programmazione originaria sia non solo mancante, ma anche non plausibile alla luce delle circostanze concrete del caso.
  • La mera incapacità dell'imputato di gestire rapporti sentimentali conflittuali, anche se associata a un tratto caratteriale o psicologico problematico, non integra di per sé un medesimo disegno criminoso ai fini dell'art. 81 c.p.
  • Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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