Ordinanza n. 378/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa idonea misura cautelare, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Monteodorisio n.34 del 6 novembre 2024 avente a oggetto “Trasformazione regressiva in azienda speciale consortile di Civeta S.r.l.. Approvazione Statuto e Convenzione per la trasformazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale di Monteodorisio relativa alla trasformazione regressiva di Civeta S.r.l. in azienda speciale consortile e all'approvazione dello Statuto e della Convenzione
Esito
La controversia
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso, con domanda cautelare, per l'annullamento della deliberazione comunale con cui è stata approvata la trasformazione regressiva di Civeta S.r.l. in azienda speciale consortile. Nel corso del giudizio, l'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. ha dedotto che i Comuni consorziati hanno affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti, e che il Comune di Monteodorisio lo ha affidato alla società in house Ecolan S.p.A.; ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L'Autorità si è opposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la deliberazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessata materia del contendere. Ha ritenuto necessario acquisire documentazione sull'effettivo affidamento del servizio integrato di gestione urbana alla società in house Ecolan S.p.A. da parte del Comune di Monteodorisio e dell'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. Ha inoltre ordinato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare una relazione di controdeduzioni rispetto a quanto rappresentato dall'Azienda nella memoria del 7 luglio 2026, allo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti per un'eventuale pronuncia di cessata materia del contendere. Gli adempimenti devono essere compiuti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 aprile 2027; ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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