Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-303/25

Order of the Court of 11 November 2025. — May OOO v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-303/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere dell’impugnazione proposta da May OOO contro la sentenza del Tribunale in una controversia su marchi UE tra May e Schweppes International. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero illustrati con il grado di precisione richiesto e non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata ammessa e May OOO è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: domanda di autorizzazione a procedere respinta per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se il ricorso per impugnazione contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura, in quanto sollevante una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure sulla valutazione del rischio di confusione tra segni concettualmente identici ma graficamente diversi e sulla presunta mancata considerazione della giurisprudenza e di decisioni EUIPO fossero sufficientemente specifiche e rilevanti.

Principio di diritto

L’impugnazione non è autorizzata a procedere quando il ricorrente non dimostra in modo chiaro e dettagliato, come richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dall’articolo 170a del regolamento di procedura, che le censure dedotte sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, la mera allegazione di un contrasto con la giurisprudenza del Tribunale o con decisioni EUIPO, senza identificare con precisione le decisioni pertinenti, il punto di contrasto e la ragione per cui esso avrebbe portata sistemica, non basta a far ammettere l’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE: domanda di autorizzazione a procedere respinta

L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da May OOO contro la sentenza del Tribunale del 26 febbraio 2025 nella causa Schweppes International v EUIPO – May (MAY TEA), relativa a procedimenti di nullità di marchio UE. La Corte è intervenuta nella fase preliminare prevista per alcune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di proprietà intellettuale dell’EUIPO, verificando se il ricorso potesse essere ammesso a procedere.

Contesto processuale e parti

May OOO, con sede in Russia, ha impugnato la sentenza del Tribunale che aveva annullato le decisioni della Prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 agosto 2023. Le controversie opponevano May a Schweppes International Ltd; l’EUIPO era parte resistente nel giudizio di primo grado. La Corte decideva in composizione "Chamber determining whether appeals may proceed".

Normativa rilevante

La decisione si fonda principalmente su:

  • articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia;
  • articolo 58a dello Statuto, che subordina l’esame di talune impugnazioni all’autorizzazione preliminare della Corte;
  • articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che disciplinano il contenuto della richiesta di autorizzazione e la decisione della Corte;
  • articolo 137 del regolamento di procedura, richiamato per le spese;
  • articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura;
  • regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, in particolare gli articoli 60, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b).

Censure dedotte dall’appellante

May OOO sosteneva che il Tribunale avesse interpretato erroneamente l’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, giungendo a escludere il rischio di confusione tra i segni in conflitto. Le doglianze erano articolate in tre profili:

  • presunta errata valorizzazione delle differenze visive tra i segni, ritenute dal Tribunale decisive in modo automatico nonostante l’identità concettuale e dei prodotti;
  • presunta sottovalutazione della somiglianza concettuale e fonetica, soprattutto in presenza di un elemento comune dal carattere distintivo debole;
  • presunta mancata considerazione di precedenti del Tribunale e di decisioni EUIPO relative a segni resi in caratteri latini e cirillici.

Ragionamento della Corte sulla ricevibilità dell’impugnazione

La Corte ricorda che spetta all’appellante dimostrare che le questioni sollevate siano significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve indicare in modo chiaro e dettagliato:

  • i motivi di impugnazione;
  • la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
  • il nesso con uno dei criteri di rilevanza sistemica previsti dall’articolo 58a dello Statuto;
  • le ragioni specifiche per cui quella questione presenta tale rilievo.

La Corte sottolinea inoltre che non basta invocare genericamente un contrasto con la giurisprudenza: occorre individuare con precisione i passaggi contestati della sentenza impugnata, le decisioni asseritamente violate e le ragioni concrete della contraddizione. In mancanza di tali elementi, la richiesta non può dimostrare che il ricorso solleva una questione idonea a giustificare l’ammissione.

Valutazione delle singole censure

Quanto ai primi due profili, la Corte osserva che May OOO non ha spiegato con sufficiente precisione in che cosa consisterebbe il contrasto tra la sentenza impugnata e la giurisprudenza richiamata, né perché tale eventuale contrasto avrebbe rilievo sistemico per il diritto dell’Unione. Il semplice richiamo alla giurisprudenza del Tribunale non è stato ritenuto sufficiente.

Quanto al terzo profilo, la Corte rileva che l’appellante non ha neppure identificato le decisioni del Tribunale e dell’EUIPO che sarebbero state ignorate, né ha mostrato in che modo la loro mancata considerazione potesse sollevare una questione significativa ai fini dell’articolo 58a dello Statuto.

Esito e spese

La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione non era idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere. Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica alle altre parti, la Corte ha deciso che May OOO sopporti le proprie spese.

Principio ricavabile

Ne deriva che, nelle impugnazioni soggette al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, l’appellante deve fornire una dimostrazione puntuale e autosufficiente della rilevanza sistemica del motivo di impugnazione; un’argomentazione generica o meramente assertiva, anche se basata su presunti contrasti giurisprudenziali in materia di rischio di confusione tra marchi, non consente l’ammissione del ricorso.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimpugnazioni davanti alla corte di giustiziarischio di confusionenullità del marchioprocedura di filtraggio delle impugnazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.