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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30266/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso la valutazione negativa dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente lamenta: 1) vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la decisione principalmente sulla relazione dell'UEPE senza adeguata considerazione delle precarie condizioni di salute che avrebbero potuto giustificare le presunte inosservanze; 2) omessa motivazione sulla richiesta subordinata di quantificazione della pena da espiare in misura ridotta, tenuto conto della natura afflittiva della misura alternativa e del periodo di prova non caratterizzato da violazioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato nel secondo motivo e inammissibile il primo per genericità. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza, nel caso di valutazione negativa dell'affidamento in prova, ha l'obbligo di determinare espressamente il "quantum" della pena residua da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite e della condotta durante il periodo di affidamento. Poiché il Tribunale impugnato non ha svolto alcun passaggio motivazionale su tale questione né era ravvisabile una motivazione implicita, la Corte ha annullato l'ordinanza e disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)

    Sez. I n. 934 del 23.10.2019, dep.2020

    La Corte interpreta che, in caso di esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza è obbligato a determinare il "quantum" della pena residua da espiare, valutando la durata delle limitazioni subite e la condotta del condannato durante il periodo di affidamento

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile riproporre genericamente questioni di fatto: i motivi devono essere specifici e confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata
  • Quando il tribunale di sorveglianza valuta negativamente l'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve sempre determinare espressamente la pena residua da espiare ("quantum"), motivando la determinazione sulla base della durata dell'affidamento e della condotta del condannato
  • La mera acquisizione della relazione UEPE è valutabile come elemento di prova, ma il giudice deve comunque dare conto e motivare in modo espresso di come ha valutato le giustificazioni addotte (es. condizioni di salute) e le eventuali risultanze investigative che indichino ripresa dell'attività illecita
  • La presenza di un nuovo procedimento penale pendente o di violazioni delle prescrizioni durante il periodo di prova costituisce elemento rilevante per una valutazione negativa, purché il giudice lo espliciti e lo motivi
  • Se il Tribunale omette di affrontare una richiesta decisiva (es. quantificazione della pena residua), la decisione è vulnerabile di annullamento con rinvio per nuovo esame

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