Ordinanza n. 10737/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DM RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA (-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Dalla pronuncia non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede di camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha verificato la persistenza dell'interesse alla decisione, la compiuta istruzione della causa e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Il Ministero dell'Interno si è costituito e ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 46 c.p.a.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito né ha definito il giudizio. Ha accertato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione e che il fascicolo amministrativo è stato depositato; non essendo state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La trattazione è quindi destinata a proseguire in una successiva udienza. La pronuncia dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Il deposito del fascicolo del procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione è stato ritenuto adempiuto ai fini della compiuta istruzione della causa.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate in relazione al divieto di rinvio e alla necessità di rispettare la calendarizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione della causa e l'eventuale necessità di integrare il contraddittorio o disporre ulteriori incombenti istruttori.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo del procedimento amministrativo è stato depositato e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il giudice può trasmettere il fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
- Il differimento della trattazione nelle udienze di smaltimento dell'arretrato deve essere valutato alla luce degli impegni assunti con il PNRR e del divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dal codice del processo amministrativo.
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