Ordinanza n. 2133/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ispica, in relazione all'istanza di emanazione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, inviata in data 16 dicembre 2024a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 2738/2012 e della conseguente delibera del Comune di Ispica n. 30 in data 18 marzo 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione dell'obbligo di adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, oggetto della sentenza passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Ispica sull'istanza del 16 dicembre 2024 volta all'emanazione del decreto di acquisizione sanante, in attuazione della sentenza del TAR e della conseguente deliberazione comunale. Nel corso del giudizio il commissario ad acta ha rappresentato l'impossibilità di determinare l'indennizzo ex art. 42-bis sulla base delle stime disponibili, a causa della loro radicale divergenza, chiedendo la nomina di un consulente tecnico o l'autorizzazione a nominare un ausiliario. La commissione straordinaria di liquidazione ha eccepito la propria mancata notificazione degli atti, la competenza dell'organismo straordinario per i debiti anteriori alla dichiarazione di dissesto, il divieto di azioni esecutive sui debiti rientranti nella massa passiva e il difetto di legittimazione passiva del Comune. Il ricorrente ha sostenuto che la competenza ad adottare l'atto spettasse al Comune, trattandosi di fatto illecito permanente, e che l'indennizzo ex art. 42-bis sorgesse soltanto con la successiva scelta discrezionale di acquisire il bene; ha inoltre dedotto che il commissario ad acta potesse adottare il provvedimento, mentre la commissione straordinaria avrebbe dovuto occuparsi della fase liquidatoria.
La decisione
Il Collegio ha accolto l'istanza del commissario ad acta. Pur rilevando che, secondo l'Adunanza Plenaria n. 15/2020, la competenza a provvedere in fattispecie del genere spetta all'organo straordinario di liquidazione, il TAR ha ritenuto vincolante la propria sentenza n. 2722 del 19 settembre 2025, passata in giudicato, che aveva affermato l'obbligo del Comune di Ispica di provvedere. In ragione dell'effetto del giudicato, l'adozione del provvedimento ex art. 42-bis spetta quindi al Comune o, in sua sostituzione, al commissario ad acta. Il commissario è stato autorizzato a nominare direttamente un ausiliario tecnico per la determinazione dell'indennizzo ed è stato concesso un ulteriore termine di 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per completare il mandato. Il TAR ha precisato che la concreta corresponsione dell'importo dovrà tenere conto dello stato di dissesto finanziario del Comune. È stata disposta la chiusura del ricorso nel sistema informatico dopo la pubblicazione e comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
Disciplina il provvedimento di acquisizione sanante e la determinazione del relativo indennizzo; nel caso concreto l'atto deve essere adottato dal Comune o dal commissario ad acta in sostituzione.
art. 254 d.lgs. 267/2000
Richiamato dal ricorrente in relazione all'ammissione alla massa passiva dei crediti nei confronti dell'ente dissestato.
art. 256 d.lgs. 267/2000
Richiamato dalla commissione straordinaria di liquidazione con riferimento al periodo durante il quale non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive per debiti di competenza dell'organo straordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve conformarsi al contenuto di una precedente sentenza passata in giudicato, anche quando sopravvengano o siano prospettate diverse valutazioni sulla competenza amministrativa dell'organo tenuto a provvedere.
- Quando il giudicato ha imposto a un determinato ente l'adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, l'obbligo può essere eseguito dal commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
- Qualora la determinazione dell'indennizzo ex art. 42-bis richieda valutazioni tecnico-estimative complesse e le stime disponibili siano radicalmente divergenti, il commissario ad acta può essere autorizzato dal giudice dell'ottemperanza a nominare un ausiliario tecnico.
- La concessione di un ulteriore termine al commissario ad acta per completare il mandato è giustificata quando l'attività necessaria all'esecuzione del giudicato non sia stata ultimata per la complessità delle valutazioni tecniche.
- L'esecuzione dell'obbligo di adottare il provvedimento acquisitivo non esclude che la concreta corresponsione dell'indennizzo debba essere coordinata con lo stato di dissesto finanziario dell'ente.
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