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Ordinanza

Ordinanza n. 2087/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Comune di Bacoli -Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC (All. 1), con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; - ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, espressamente indicato in ricorso;

Giustizia amministrativa202604370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Bacoli l’ha invitata e diffidata a liberare, entro sessanta giorni, le aree demaniali marittime asseritamente occupate e a sgomberarle da arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, prospettando l’adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state inoltre impugnate, nei limiti dell’interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all’adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell’approvazione definitiva e dell’effettiva operatività del piano. Il Comune ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il giudice non ha definito tale eccezione nella fase cautelare, rilevando la complessità e tecnicità delle questioni e rinviandone l’esame alla fase di merito. La ricorrente ha anche presentato un’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, senza definire l’eccezione preliminare di inammissibilità e senza anticipare la decisione sulla legittimità degli atti impugnati. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto avvenire entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con possibile pregiudizio grave e irreparabile per la ricorrente. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, valorizzando anche il fatto che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l’efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell’udienza di merito. Ha respinto l’istanza di autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali, ritenendola irritualmente proposta e priva di gravi e giustificati motivi, ma ha ordinato alla ricorrente di riformulare entro sessanta giorni le difese del ricorso introduttivo nel rispetto del principio di sinteticità e dei limiti dimensionali, vietando l’introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta in ragione della valutazione del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi.

  • art. 13-ter Norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dell’atto.

  • art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Individua i limiti dimensionali cui la ricorrente deve adeguare la riformulazione delle difese.

  • art. 6 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Prevede, secondo l’ordinanza, che il superamento dei limiti dimensionali debba essere richiesto preventivamente.

  • art. 7 decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016

    Consente l’autorizzazione successiva soltanto in presenza di gravi e giustificati motivi, ritenuti insussistenti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la complessità e la tecnicità delle questioni impediscono una valutazione immediata e completa della fondatezza delle censure, il giudice può rinviare al merito l’esame delle eccezioni preliminari, purché sia adeguatamente apprezzato il periculum in mora.
  • L’ordine di rilascio e ripristino di un’area demaniale con termine di esecuzione collocato nel pieno della stagione balneare può determinare un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell’atto.
  • La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus, limitandone gli effetti al periodo strettamente necessario a bilanciare il pregiudizio del destinatario con l’interesse pubblico alla liberazione dell’area demaniale.
  • L’autorizzazione successiva al superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali richiede sia una rituale istanza preventiva, ove prevista, sia la sussistenza di gravi e giustificati motivi; in mancanza, il giudice può ordinare la riformulazione sintetica delle difese senza consentire l’introduzione di fatti, motivi o eccezioni nuovi.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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