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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35008/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'adesione delle controparti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando le spese processuali. Non vi è stata decisione sul merito delle censure originariamente proposte.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di appello deciso dalla Corte d'appello di Venezia, in cui una società poi fallita aveva proposto appello principale contro il Comune di Venezia e, nel contempo, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture avevano proposto appello incidentale. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale e accolto quello incidentale. Avverso tale sentenza il fallimento della società soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; le controparti hanno aderito alla rinuncia sottoscrivendo il medesimo atto. Non risultano dal testo altri motivi di ricorso esaminati nel merito, poiché la causa si è definita per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione; nel caso di specie la rinuncia è stata validamente depositata e accettata dalle controparti.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la chiusura del processo di cassazione e consente la compensazione delle spese ove il collegio lo ritenga opportuno.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza o infondatezza delle questioni di merito sollevate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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