Cassazione Civile, Ordinanza n. 35008/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, dell'adesione delle controparti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., compensando le spese processuali. Non vi è stata decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un giudizio di appello deciso dalla Corte d'appello di Venezia, in cui una società poi fallita aveva proposto appello principale contro il Comune di Venezia e, nel contempo, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture avevano proposto appello incidentale. La Corte d'appello aveva respinto l'appello principale e accolto quello incidentale. Avverso tale sentenza il fallimento della società soccombente ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; le controparti hanno aderito alla rinuncia sottoscrivendo il medesimo atto. Non risultano dal testo altri motivi di ricorso esaminati nel merito, poiché la causa si è definita per rinuncia.
Norme richiamate
Consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione; nel caso di specie la rinuncia è stata validamente depositata e accettata dalle controparti.
In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta e accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la chiusura del processo di cassazione e consente la compensazione delle spese ove il collegio lo ritenga opportuno.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza o infondatezza delle questioni di merito sollevate nel ricorso.
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