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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24148/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/10/2022 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 20/09/2022 per reati di associazione per delinquere, rapine, detenzione e porto di armi e ricettazione. Deduce violazione del cosiddetto giudicato cautelare (art. 649 c.p.p.) prospettando che la nuova ordinanza si fonda sugli stessi elementi rispetto a una precedente ordinanza del 07/06/2021 che era stata annullata dal Tribunale del riesame per insufficienza di elementi idonei all'identificazione. Invoca altresì inosservanza o errata applicazione degli artt. 309 e 311 c.p.p. e presenta tre nuovi motivi relativi alla motivazione (fuga da casa per sottrarsi alla cattura, identificazione per voce, e sussistenza delle esigenze cautelari).

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiama la giurisprudenza consolidata (sentenza Buffa e successive) sul giudicato cautelare, affermando che la preclusione derivante da pronunce sui provvedimenti cautelari riguarda solo lo stato degli atti e le questioni effettivamente dedotte nei precedenti incidenti cautelari. Nel caso, il Tribunale di Napoli ha rilevato l'emersione di nuovi elementi investigativi (ulteriori intercettazioni sulle utenze attribuite al Pezzurro e ai suoi familiari) non valutati nel precedente giudizio, che hanno rafforzato l'identificazione e giustificato la rinnovata applicazione della misura. La Corte estende l'inammissibilità anche ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente; la Corte non procede a valutazione di merito su questa norma perché dichiara il ricorso inammissibile

  • art. 311 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione all'applicazione delle misure cautelari; nessuna interpretazione di merito operata per effetto dell'inammissibilità

  • art. 649 c.p.p.

    Riferimento al 'giudicato cautelare': la Corte richiama la sua giurisprudenza per precisare che la preclusione opera solo rispetto allo stato degli atti e alle questioni effettivamente dedotte nei precedenti incidenti cautelari

  • Sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa)

    Principio richiamato: la preclusione processuale derivante da pronunce su misure cautelari ha portata limitata; copre solo le questioni dedotte (esplicite o implicitamente) nel procedimento di impugnazione

  • Sentenza Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015 (Orabona)

    Conferma l'orientamento secondo cui la preclusione cautelare è limitata e non impedisce la valutazione di nuovi elementi non precedentemente considerati

  • Sentenza Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno dei limiti della preclusione processuale in materia cautelare

  • art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.

    La Corte applica questa norma per escludere l'ammissibilità dei nuovi motivi introdotti in cassazione

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma richiamata nella decisione per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria disposti nella parte finale della sentenza

Massime di principio

  • Il 'giudicato cautelare' non impedisce automaticamente la rinnovata applicazione di una misura se nel nuovo procedimento emergono elementi di fatto diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati.
  • La preclusione derivante da precedente giudicato su misure cautelari copre solo lo stato degli atti e le questioni che sono state effettivamente dedotte (anche implicitamente) nel precedente incidente cautelare; questioni non sollevate o nuovi elementi non considerati possono essere valutati nuovamente.
  • Se il ricorrente non indica nei precedenti rimedi tutte le questioni possibili, non può poi invocare una preclusione totale in cassazione: la Corte verifica se vi sono nuovi elementi non già oggetto di apprezzamento.
  • Motivi nuovi proposti direttamente in cassazione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; è quindi strategico sollevare tempestivamente le questioni rilevanti nelle sedi di merito e nel riesame.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e ammende) secondo le norme richiamate: attenzione alle implicazioni economiche di un ricorso infondato.

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