Cassazione Penale, Sentenza n. 24148/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 04/10/2022 che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord il 20/09/2022 per reati di associazione per delinquere, rapine, detenzione e porto di armi e ricettazione. Deduce violazione del cosiddetto giudicato cautelare (art. 649 c.p.p.) prospettando che la nuova ordinanza si fonda sugli stessi elementi rispetto a una precedente ordinanza del 07/06/2021 che era stata annullata dal Tribunale del riesame per insufficienza di elementi idonei all'identificazione. Invoca altresì inosservanza o errata applicazione degli artt. 309 e 311 c.p.p. e presenta tre nuovi motivi relativi alla motivazione (fuga da casa per sottrarsi alla cattura, identificazione per voce, e sussistenza delle esigenze cautelari).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Richiama la giurisprudenza consolidata (sentenza Buffa e successive) sul giudicato cautelare, affermando che la preclusione derivante da pronunce sui provvedimenti cautelari riguarda solo lo stato degli atti e le questioni effettivamente dedotte nei precedenti incidenti cautelari. Nel caso, il Tribunale di Napoli ha rilevato l'emersione di nuovi elementi investigativi (ulteriori intercettazioni sulle utenze attribuite al Pezzurro e ai suoi familiari) non valutati nel precedente giudizio, che hanno rafforzato l'identificazione e giustificato la rinnovata applicazione della misura. La Corte estende l'inammissibilità anche ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Invocato dal ricorrente; la Corte non procede a valutazione di merito su questa norma perché dichiara il ricorso inammissibile
art. 311 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in relazione all'applicazione delle misure cautelari; nessuna interpretazione di merito operata per effetto dell'inammissibilità
art. 649 c.p.p.
Riferimento al 'giudicato cautelare': la Corte richiama la sua giurisprudenza per precisare che la preclusione opera solo rispetto allo stato degli atti e alle questioni effettivamente dedotte nei precedenti incidenti cautelari
Sentenza Sez. U, n. 11 del 08/07/1994 (Buffa)
Principio richiamato: la preclusione processuale derivante da pronunce su misure cautelari ha portata limitata; copre solo le questioni dedotte (esplicite o implicitamente) nel procedimento di impugnazione
Sentenza Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015 (Orabona)
Conferma l'orientamento secondo cui la preclusione cautelare è limitata e non impedisce la valutazione di nuovi elementi non precedentemente considerati
Sentenza Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale a sostegno dei limiti della preclusione processuale in materia cautelare
art. 585, comma 4, secondo periodo, c.p.p.
La Corte applica questa norma per escludere l'ammissibilità dei nuovi motivi introdotti in cassazione
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma richiamata nella decisione per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale per gli adempimenti di cancelleria disposti nella parte finale della sentenza
Massime di principio
- Il 'giudicato cautelare' non impedisce automaticamente la rinnovata applicazione di una misura se nel nuovo procedimento emergono elementi di fatto diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati.
- La preclusione derivante da precedente giudicato su misure cautelari copre solo lo stato degli atti e le questioni che sono state effettivamente dedotte (anche implicitamente) nel precedente incidente cautelare; questioni non sollevate o nuovi elementi non considerati possono essere valutati nuovamente.
- Se il ricorrente non indica nei precedenti rimedi tutte le questioni possibili, non può poi invocare una preclusione totale in cassazione: la Corte verifica se vi sono nuovi elementi non già oggetto di apprezzamento.
- Motivi nuovi proposti direttamente in cassazione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 585 c.p.p.; è quindi strategico sollevare tempestivamente le questioni rilevanti nelle sedi di merito e nel riesame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche (spese processuali e ammende) secondo le norme richiamate: attenzione alle implicazioni economiche di un ricorso infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23945/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23946/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23947/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23948/2023 del 05/06/2023
- Sentenza penale · 5 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 23953/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →