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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43657/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere, censurando la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione di associazione di tipo mafioso). Il ricorrente ha proposto due distinti ricorsi, sostenendo violazione di legge e vizio di motivazione circa il comportamento soggettivo e la mancata configurabilità dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse svolto una motivazione adeguata e conforme ai principi di diritto, avendo ricostruito elementi indizianti (captazioni, ruoli nelle societa, utilizzo di societa 'monetizzatrici', versamenti a favore di detenuti e gestione unitaria delle imprese) che consentivano di attribuire la circostanza aggravante anche al ricorrente. È stato richiamato il principio per cui il dolo specifico di agevolare l'associazione puo essere imputato al concorrente consapevole della finalità agevolatrice. Il ricorso è quindi inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; inoltre è stato ricordato il rigetto della memoria pervenuta l'8 marzo 2022.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis c.p. (e richiamo alla circostanza aggravante art. 416-bis.1 c.p.)

    La giurisprudenza indicata interpreta la circostanza aggravante come soggettiva: è sufficiente che il concorrente sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe; non occorre che il suo intento sia il consolidamento dell'associazione, basta l'agevolazione di attività esterne.

  • art. 309 c.p.p.

    richiamo al ricorso ex art. 309 c.p.p. al tribunale del riesame

    Norma procedurale che ha regolarizzato il reclamo avverso provvedimenti cautelari: la Corte ha valutato la conformità della motivazione del riesame a tali standard.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    In tema di delitti aggravati ex art. 416-bis.1 la doppia presunzione ex art. 275(3) opera sia rispetto alle esigenze cautelari sia all'adeguatezza della custodia in carcere; la Corte sottolinea che il giudizio di qualificata probabilità è sufficiente per le misure cautelari.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)

    art. 7 d.l. 13/5/1991, n.152 (conv. L. 12/7/1991, n.203)

    Richiamata come normativa collegata alla disciplina dell'aggravante; la sua configurabilità non richiede sempre l'esistenza di una compagine mafiosa formalmente costituita quando sia contestata la finalità agevolativa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per la condanna dell'Aloisio.

Massime di principio

  • In giudizi di legittimità contro provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non rivaluta i fatti nel merito ma verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito rispetto ai canoni di diritto.
  • La circostanza aggravante 'agevolare associazione di tipo mafioso' ha natura soggettiva ma può essere attribuita al concorrente che, pur non essendo animato dal medesimo scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita da altri partecipi.
  • Atti di supporto economico ai detenuti o alle loro famiglie (versamenti, sostegni periodici) possono integrare l'agevolazione all'associazione e rafforzare il vincolo di solidarietà interno, rilevante ai fini dell'aggravante.
  • Nei procedimenti cautelari per reati aggravati dalla finalità mafiosa opera una presunzione favorevole all'applicazione della custodia in carcere (art. 275(3) c.p.p.); per impugnare efficacemente occorre muovere censure specifiche e non generiche.
  • Ricorsi in cassazione marginali, duplicati o con censure generiche in materia cautelare rischiano l'inammissibilità e la condanna per spese e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario presentare motivazioni precise, fondate e non meramente alternative.

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