Cassazione Penale, Ordinanza n. 35472/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro condanna per plurimi delitti in materia di stupefacenti. I ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, contestavano in via generica la lettura data dai giudici di merito al contenuto delle intercettazioni, prospettando un significato alternativo delle conversazioni captate e insistendo, per ciascuna imputazione, sulla insufficienza o erroneità della ricostruzione accusatoria. Veniva inoltre censurata la qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano meramente reiterative di quelle già esaminate dalla Corte territoriale, prive di specifico confronto con la motivazione impugnata e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità quando la lettura del materiale probatorio sia logica e congrua.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, reiterative e manifestamente infondate, perché la sentenza di appello aveva già fornito ampia e congrua motivazione sia sulla responsabilità dei singoli imputati, sia sulla qualificazione giuridica dei fatti, sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
La pluralità e continuità delle cessioni, unite ai collegamenti con ambienti criminali in grado di assicurare approvvigionamenti consistenti, sono state ritenute indice della professionalità e abitualità della condotta, idonee a sostenere la qualificazione giuridica contestata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 22461 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715
Le valutazioni di fatto del giudice di merito, se logiche e fondate su massime di esperienza, non sono sindacabili in cassazione.
Sez. 6, n. 9204 del 01/03/2022, Cannata
Richiamata a sostegno del principio per cui l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni, quando non manifestamente illogica, appartiene al giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una lettura alternativa delle intercettazioni quando la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e non manifestamente illogica.
- I motivi di ricorso che si limitano a reiterare le doglianze già esaminate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- La qualificazione della condotta di cessione di stupefacenti come attività di spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere sorretta da elementi quali la pluralità e continuità delle cessioni, i collegamenti con ambienti criminali e la capacità di approvvigionamento stabile, che evidenzino professionalità e abitualità.
- Il giudizio sul trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, illogica o meramente apparente; non basta contrapporre generici argomenti difensivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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