Sentenza del 28/12/2022 n. 6378 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Irreperibilità - Ricerche - Contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della validità della notificazione della cartella di pagamento, contestando che il messo notificatore abbia dichiarato l'irreperibilità del destinatario per trasferimento in luogo sconosciuto senza aver previamente effettuato ricerche specifiche nel Comune del domicilio fiscale e senza avere dato evidenza analitica, e non generica, di tali ricerche nella relazione di notifica. La questione verte sull'applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. 600/1973 e sulle condizioni che legittimano l'accertamento del trasferimento in luogo sconosciuto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento possa essere eseguita secondo l'art. 60, comma 1, lett. e) solo se il messo ha effettivamente accertato che il contribuente è trasferito in luogo sconosciuto; ciò richiede che il messo abbia svolto ricerche nel Comune indicato come domicilio fiscale per escludere che si tratti di un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Tali ricerche devono risultare in modo analitico nella relazione di notifica e non con espressioni generiche. In mancanza di tali accertamenti e della relativa documentazione, la notificazione è viziata. La pronuncia richiama inoltre la giurisprudenza di riferimento (Cass. 2877/2018). Di conseguenza la cartella è stata dichiarata invalida/annullata per difetto di notifica (o il ricorso del contribuente è stato accolto) e il procedimento di notifica dovrà essere ripetuto osservando i requisiti indicati.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 60
art. 60, comma 1, lett. e)
L'art. 60 consente modalità sostitutive di notificazione quando il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto, ma tale accertamento è condizionato a precedenti ricerche nel Comune del domicilio fiscale per verificare che non si tratti di un semplice cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune; queste ricerche devono essere documentate analiticamente nella relazione del messo.
Cassazione
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'accertamento dell'irreperibilità per trasferimento in luogo sconosciuto richiede adeguate verifiche e documentazione; la sentenza conferma l'orientamento restrittivo sull'uso della procedura prevista dall'art. 60 quando manchino le ricerche locali e la loro attestazione dettagliata.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di irreperibilità per trasferimento non è sufficiente: il messo deve effettuare ricerche nel Comune del domicilio fiscale prima di applicare l'art. 60(1)(e).
- Le ricerche svolte devono essere riportate in modo analitico nella relazione di notificazione (specificando luoghi/uffici consultati, esiti e modalità), non con formule generiche.
- Se dalle ricerche risulta che il contribuente ha semplicemente cambiato indirizzo all'interno dello stesso Comune, non può applicarsi la procedura per trasferimento in luogo sconosciuto e la notifica seguente sarà nulla.
- La mancata documentazione delle ricerche comporta il vizio della notificazione e può dare diritto all'annullamento della cartella di pagamento.
- In pratica, l'ufficio notificatore deve predisporre un elenco delle verifiche effettuate (anagrafe comunale, recapiti, accertamenti presso vicini/condomini, banche dati disponibili) e conservarne traccia nella relazione per rendere la notificazione valida.
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