Cassazione Civile, Ordinanza n. 06480/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una convenzione di concessione di sola costruzione stipulata per la realizzazione di un edificio scolastico. L'impresa concessionaria aveva convenuto l'allora Amministrazione provinciale chiedendo il pagamento di somme iscritte in riserve di contabilità e nel conto finale dei lavori, deducendo danni correlati a sospensioni dei lavori e, in particolare, alla terza sospensione, che sarebbe intervenuta dopo che l'amministrazione avrebbe ingenerato l'affidamento sulla già avvenuta approvazione di una perizia di variante e sulla relativa copertura finanziaria, inducendo la ripresa dei lavori e poi una nuova sospensione. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello in sede di rinvio ha ritenuto, alla luce del principio di diritto fissato dalla Cassazione, che in una concessione di sola costruzione il concessionario non possa maturare un legittimo affidamento sulla sussistenza della provvista finanziaria della perizia di variante sulla base di note o comunicazioni dell'amministrazione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte territoriale espressa su una pretesa autonoma relativa all'illegittimità/durata eccessiva della sospensione; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., inclusa la consulenza tecnica d'ufficio; violazione dell'art. 384 c.p.c. e delle norme che disciplinano la concessione di sola costruzione, sostenendo che il principio di diritto enunciato in precedenza fosse stato applicato in modo improprio e che la responsabilità dell'amministrazione dovesse comunque essere affermata per l'abnorme ritardo nell'approvazione della perizia di variante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo carente di specificità ex art. 366 c.p.c., perché non erano riprodotti né localizzati gli atti dai quali sarebbe emersa la domanda asseritamente non esaminata, e ha osservato che la precedente sentenza di cassazione aveva già delimitato il thema decidendum al solo danno da illegittimo affidamento nella concessione di sola costruzione. I motivi successivi sono stati dichiarati assorbiti in via impropria, poiché tutti presupponevano l'esistenza della domanda che il primo motivo non aveva dimostrato. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, altresì, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché non risultava adeguatamente dimostrata la formulazione della domanda asseritamente non esaminata
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente; il motivo è stato assorbito perché mancava la dimostrazione della domanda presupposta
norma di riferimento per le censure di nullità della sentenza dedotte con i primi due motivi
invocato per omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata ritenuta inammissibile anche per genericità
la Corte ne applica il canone di specificità, ritenendo inammissibile il motivo perché non riproduce o localizza adeguatamente gli atti rilevanti
richiamato per sostenere la violazione del principio di diritto della precedente cassazione; la censura è stata reputata non scrutinabile per la carenza del presupposto fattuale
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato come base del rito camerale
indicato come base del rito camerale
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del DPR n. 115/2002
L. n. 107 del 1919
richiamata dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la concessione di sola costruzione
L. n. 1657 del 1926
richiamata dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la concessione di sola costruzione
L. n. 1137 del 1929
richiamata dalla ricorrente tra le norme che disciplinerebbero la concessione di sola costruzione
L. n. 584/1977, art. 1
richiamata dalla ricorrente come applicabile ratione temporis alla concessione di sola costruzione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di omessa pronuncia presuppone la puntuale indicazione e localizzazione della domanda o del capo di domanda asseritamente trascurato dal giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità del ricorso.
- La censura di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi non può essere scrutinata quando non sia prima dimostrato che il giudice di merito avesse effettivamente il dovere di pronunciarsi su quella specifica domanda o questione.
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta delimitato dal principio di diritto enunciato dalla precedente cassazione e dagli atti processuali già introdotti; non è consentito introdurre, in modo generico, un oggetto di decisione diverso o più ampio.
- Nelle concessioni di sola costruzione il concessionario non può fondare un legittimo affidamento, rilevante ai fini risarcitori, su mere comunicazioni dell'amministrazione circa l'approvazione della progettazione o della variante e sulla relativa provvista finanziaria, quando tali profili rientrano nell'area di competenza organizzativa e tecnica del concessionario stesso.
- Quando un primo motivo è infondato o inammissibile perché manca il presupposto logico-fattuale della domanda dedotta, i motivi successivi che da quel presupposto dipendono possono risultare assorbiti, poiché non è configurabile la violazione di legge prospettata in assenza della lacuna denunciata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06342/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06343/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06344/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06345/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06346/2026 del 18/03/2026
- ordinanza_civile · 18 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06347/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →