Sentenza n. 15455/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva disposto la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1259/2020 del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera valorizzando l’anzianità di servizio preruolo, quantificata in anni 7, mesi 6 e giorni 5 all’1 settembre 2007, e al pagamento delle differenze retributive: € 2.099,68 per il periodo considerato, oltre interessi legali ed eventuale maggior danno, nonché € 2.871,61 fino al 31 dicembre 2018, oltre accessori; aveva inoltre posto a carico dell’Amministrazione le spese processuali e di CTU. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il Ministero non aveva pagato le somme dovute, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha opposto di avere predisposto il decreto di ricostruzione della carriera n. 8513 del 20 gennaio 2025, trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato il 20 febbraio 2025 e vistato il 12 marzo 2025, sostenendo che il ritardo nel pagamento dipendesse dagli adempimenti del MEF; ha chiesto un rinvio per verificare l’avvenuto pagamento. Dopo il rinvio disposto con ordinanza n. 7423/2026, alla successiva udienza non era ancora pervenuta notizia del pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: il titolo era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e risultava documentalmente che le somme liquidate dal giudice ordinario non erano state pagate. La predisposizione e trasmissione del decreto di ricostruzione della carriera non dimostrava l’integrale esecuzione del giudicato, in assenza del pagamento dovuto. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e tenuto a eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni; il commissario dovrà determinare l’importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso. Il Collegio ha inoltre disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora decorrente soltanto dall’eventuale inosservanza dei termini fissati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Spese processuali a carico del Ministero, liquidate in € 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
La penalità di mora è giustificata dal ritardo nel pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato; decorre dall’eventuale inosservanza del termine assegnato e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Per procedere in ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il titolo esecutivo deve essere stato ritualmente notificato e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la predisposizione o trasmissione degli atti amministrativi necessari all’esecuzione non equivale all’integrale adempimento di un giudicato che impone anche il pagamento di somme, se il pagamento non risulta effettuato.
- Quando un titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni e le somme riconosciute dal giudicato non risultano pagate, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; la decorrenza va fissata dal momento dell’eventuale inosservanza del termine assegnato e la misura, nel caso di obbligazioni pecuniarie, può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
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