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Sentenza

Sentenza del 23/06/2017 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento IRPEF - Altro 2000 Avviso di accertamento IRPEF - Altro 2001 Avviso di accertamento IRPEF - Altro 2002 Avviso di accertamento IRPEF - Altro 2003.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2000. L'Ufficio ha sostenuto che il giudice di primo grado aveva erroneamente riconosciuto come giustificati alcuni incrementi patrimoniali, senza considerare che una parte dello smobilizzo di titoli era già stata scomputata dall'Agenzia dalla maggiore base imponibile. Il contribuente sosteneva invece che l'aumento di capitale sociale effettuato nel 2003 fosse stato finanziato con i proventi della vendita dei titoli realizzata nel 2000 e nel 2001.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando fondata la pretesa tributaria. Ha ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato, come richiesto dall'art. 38, sesto comma, del D.P.R. n. 600/1973, non solo l'esistenza dei redditi o delle disponibilità finanziarie, ma anche la loro entità e la continuità del possesso fino alla data dell'aumento di capitale del 14 maggio 2003. Le attestazioni delle vendite dei titoli non erano sufficienti, perché mancava la ricostruzione della permanenza delle somme nella disponibilità del contribuente. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le nuove eccezioni processuali formulate dal contribuente nelle memorie tardive. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 38, commi 5 e 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La prova documentale contraria ammessa per il contribuente ... non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso.

    In caso di accertamento sintetico fondato su spese o incrementi patrimoniali, il contribuente deve dimostrare con documentazione puntuale che la spesa è stata finanziata da redditi esenti o soggetti a ritenuta, provando anche l'importo disponibile e la sua effettiva permanenza nel tempo fino al momento della spesa. Non basta dimostrare il semplice transito delle somme o l'avvenuto smobilizzo di investimenti.

  • Art. 54 e art. 23, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario il resistente deve prendere posizione sui motivi dell'impugnazione e proporre tempestivamente le eccezioni non rilevabili d'ufficio nell'atto di costituzione, entro il termine previsto. Le eccezioni nuove introdotte successivamente nelle memorie sono inammissibili.

  • Art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della notificazione dell'appello è sanata retroattivamente dalla costituzione in giudizio della parte destinataria, quando tale costituzione dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto e non vi è stata una concreta lesione del diritto di difesa.

  • Art. 291 c.p.c.

    Quando la notificazione dell'impugnazione è nulla, ma non inesistente, il giudice può disporne la rinnovazione, salvo che la costituzione della parte intimata abbia già sanato la nullità.

  • Art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Prevede una riduzione delle spese liquidate a favore dell'Amministrazione finanziaria secondo i criteri applicabili al processo tributario.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un incremento patrimoniale mediante accertamento sintetico, il contribuente deve fornire una ricostruzione documentale completa dell'origine delle somme, del loro ammontare e della continuità della loro disponibilità fino alla spesa contestata.
  • La prova della vendita di titoli o dello smobilizzo di investimenti, da sola, non dimostra che il ricavato sia stato utilizzato per una successiva spesa o per un aumento di capitale: occorre collegare temporalmente e finanziariamente le somme ai pagamenti effettuati.
  • Sono particolarmente rilevanti estratti conto, giacenze medie, movimentazioni bancarie e altri documenti idonei a dimostrare che il denaro è rimasto disponibile e non è stato impiegato per finalità diverse.
  • La prova deve riguardare anche la quota effettivamente riferibile al singolo contribuente, soprattutto quando le somme o l'investimento sono condivisi tra più soci o familiari.
  • Nel processo tributario le eccezioni processuali e di merito devono essere formulate tempestivamente nell'atto di costituzione; quelle nuove proposte solo nelle memorie successive possono essere dichiarate inammissibili.
  • Una notificazione irregolare dell'appello può essere sanata dalla costituzione tempestiva della parte destinataria, se questa ha potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

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