Cassazione Penale, Sentenza n. 22361/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza impugnata sostenendo che avrebbe dovuto essere ritenuto concorso nel delitto presupposto di appropriazione indebita commesso dal coimputato Ballesio, con la conseguenza che il reato presupposto sarebbe intervenuto nella prescrizione. Argomentava che egli e Ballesio avevano concordato la costituzione delle società (Narfab e ARF snc) allo scopo di impiegare somme sottratte, che le società erano state costituite immediatamente prima o contestualmente agli acquisti (due immobili, una licenza commerciale e attrezzature per un bar) e che vi sono elementi che dimostrerebbero anche un contributo morale del ricorrente alla commissione dell'appropriazione indebita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito: la rinnovata qualificazione giuridica invocata dal ricorrente avrebbe richiesto una ricostruzione alternativa e nuovi accertamenti di fatto, materia non sindacabile in questa sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato la contraddittorietà della nuova tesi con le difese svolte in primo grado e con l'atto di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Le valutazioni di merito che avevano ritenuto provato l'impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) sono rimaste confermate, non essendo riformate in cassazione.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
La Corte di merito aveva ritenuto provato che il ricorrente, quale socio/amministratore, avesse impiegato somme provenienti dall'appropriazione indebita commessa dal coimputato; la Cassazione non ha riesaminato tale valutazione di fatto e non ha modificato la qualificazione di merito relativa al reato di impiego di denaro di provenienza illecita.
art. 609 cod. proc. pen.
Secondo la giurisprudenza richiamata e la Cassazione, una nuova qualificazione giuridica può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità solo se la sua soluzione non richiede accertamenti di fatto; nel caso concreto la questione richiedeva una ricostruzione fattuale alternativa e quindi il motivo è inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che impongono la riconsiderazione degli accertamenti di fatto: le controversie che richiedono prova o ricostruzioni probatorie devono essere svolte in sede di merito (tribunale/appello).
- La qualificazione giuridica nuova può essere sollevata in cassazione solo se risolvibile con questioni di diritto e senza nuovi accertamenti probatori.
- Per far valere la prescrizione del reato presupposto è necessario aver già svolto in sede di merito la ricostruzione fattuale dalla quale emerga la decorrenza della prescrizione; non è sufficiente una nuova interpretazione in cassazione.
- Contraddizioni tra le difese precedenti (dibattimento/appello) e le tesi introdotte in cassazione compromettono l'ammissibilità del ricorso.
- Nel reato di impiego di denaro di provenienza illecita, la difesa dovrebbe puntare in sede di merito a dimostrare la lecita provenienza delle somme o l'assenza di consapevolezza dell'illiceità, fornendo elementi probatori chiari sulla tempistica dei trasferimenti.
- Se si intende sostenere il concorso nel reato presupposto (ex art. 110 c.p. o concorso morale) occorre produrre in appello elementi fattuali tali da consentire al giudice di merito una valutazione senza lasciare alla cassazione la necessità di riaprire il confronto probatorio.
Testo integrale
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