Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolando quattro motivi: 1) vizio di omessa motivazione della Corte d'appello per avere richiamato supinamente la sentenza di primo grado senza scrutinare i motivi di appello; 2) omessa motivazione circa l'assenza di prova della sua qualità di amministratore di fatto della società fallita; 3) manifesta illogicità per non avere riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; 4) manifesta illogicità eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata, spiegando che la motivazione della Corte d'appello va letta congiuntamente e integrata da quella analitica del Tribunale, specie in presenza di decisioni conformi. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la doglianza: la Corte d'appello, insieme al Tribunale, ha fornito una motivazione congrua e logica circa la qualità di amministratore di fatto dell'imputato, valorizzando elementi quali la sede della fallita nello studio dell'imputato, l'operare sui conti sociali anche dopo le dimissioni, il beneficio diretto delle distrazioni e la deposizione del testimone che indicava il formalmente nominato amministratore come prestanome. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili/contenutisticamente infondati poiché la valutazione della gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e della mancanza di condotte riparatorie giustificava il non riconoscimento della prevalenza delle attenuanti e la determinazione della pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 cod. pen. Conseguenza: ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
La nozione di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione; non è necessario l'esercizio di tutti i poteri gestori, è sufficiente un'apprezzabile attività gestionale non episodica. La Corte ha applicato tale principio valutando elementi sintomatici dell'inserimento organico nell'attività societaria (sede nello studio, gestione conti, benefici derivanti).
art. 132 cod. pen.
Disciplina i criteri generali per la determinazione della pena; è richiamato per confermare che la valutazione circa la misura della pena è rimessa al giudice di merito e non merita revisione in cassazione se non fondata su illogicità o arbitrarietà.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce le modalità di applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; è richiamato per sottolineare che il bilanciamento tra circostanze è discrezionale e la prevalenza delle attenuanti non è automatica, dovendo emergere da ragionamento logico del giudice di merito.
Massime di principio
- La motivazione della Corte d'appello, se conforme al Tribunale, può essere letta congiuntamente alla motivazione di primo grado: in presenza di una doppia conforme la Cassazione valuta la logica complessiva e l'esistenza di una motivazione, non la rielaborazione dei fatti.
- La qualifica di amministratore di fatto si accerta con elementi sintomatici (es. sede sociale presso lo studio, gestione dei conti sociali, percezione di vantaggi, direttive al legale rappresentante formale) e richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri gestori; bastano attività gestorie non episodiche.
- In Cassazione non è consentito rinnovare la valutazione delle prove o chiedere una diversa rilettura degli elementi di fatto: il controllo è limitato alla sussistenza della motivazione e alla sua coerenza logico-giuridica.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; per vincere in cassazione occorre dimostrare illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà nella motivazione o violazione dei criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen.
- Le censure generiche sulla presunta omissione motivazionale sono destinate a essere respinte: il ricorrente deve indicare espressamente quali argomentazioni o questioni siano state omesse e perché rilevino ai fini della decisione.
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