Cassazione Penale, Sentenza n. 13528/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso contestava: 1) la qualificazione della sostanza sequestrata come "ayahuasca" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 e del D.M. 23/02/2022, sostenendo che le analisi qualitative rilevavano solo la presenza di DMT e non delle alcaloidi "armalina" o "armina" previste dalla definizione normativa; 2) violazione di norme processuali e vizio di motivazione (artt. 292 co.2 lett. c) e c-bis) e 309 co.9 c.p.p.) nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi, per l'omessa indicazione della percentuale di principio attivo e del numero di dosi ricavabili e per il travisamento della prova relativo al presumibile quantum di DMT; 3) difetto di motivazione e illogicità nella ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione), nonché nella valutazione della proporzionalità della misura cautelare rispetto a misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati e assorbenti i primi due motivi: le analisi chimiche non comprovavano che il liquido rientrasse nella definizione normativa di ayahuasca (mancanza di armalina/armina e assenza di indicazione sulla percentuale di DMT e sul numero di dosi), con conseguente violazione dell'art. 73 DPR 309/1990 e delle norme processuali richiamate. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la cessazione della misura cautelare, ordinando l'immediata liberazione di Mariconda Irene se non detenuta per altra causa; ha inoltre disposto l'immediata comunicazione al Procuratore Generale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis
La norma incriminatrice richiede che la sostanza sequestrata rientri nella tabella I per essere qualificata come stupefacente; la Corte ha ritenuto che, dato il mancato accertamento degli elementi previsti dalla definizione normativa, l'inquadramento ai sensi dell'art. 73 non poteva essere affermato.
Decreto del Ministro della salute 23/02/2022, art. 1 (definizione di ayahuasca)
"l'ayahuasca può essere costituita da un estratto, da un macinato o da polvere, ottenuto principalmente dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno o entrambi dei seguenti componenti: armalina, armina"
La Corte ha interpretato la definizione letterale del Decreto come requisito tecnico-qualitativo: per qualificare la sostanza come ayahuasca è necessaria non solo la presenza di DMT ma anche la presenza di almeno una delle alcaloidi (armalina/armina) e la forma prevista (estratto/macinato/polvere). L'assenza accertata di tali componenti invalida la qualificazione.
Codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis)
Le norme sugli elementi da valutare ai fini della sussistenza dei gravi indizi impongono che la decisione sia sorretta da motivazione adeguata rispetto agli accertamenti tecnici; la Corte ha rilevato l'omessa e insufficiente argomentazione circa i risultati delle analisi e la loro rilevanza penale.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
La disposizione richiede motivazione specifica quando si conferma una misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia adeguatamente argomentato la sussistenza dei gravi indizi alla luce degli esiti analitici.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di ricorso in cassazione)
La Corte ha valutato i motivi proposti ai sensi dell'art. 606 e ne ha ritenuti fondati quelli concernenti violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per qualificare una sostanza come ricompresa nelle tabelle degli stupefacenti è necessario un accertamento chimico-qualitativo espresso e collegato ai requisiti normativi (componenti richieste e forma fisica): l'assenza di uno degli elementi previsti può impedire l'inquadramento come drogа illecita.
- Analisi di laboratorio che attestino solo la presenza di un principio attivo senza indicazione della percentuale di principio attivo e del numero di dosi ricavabili sono insufficienti a fondare, di per sé, la sussistenza dei gravi indizi per la detenzione di stupefacenti in forma che giustifichi la custodia cautelare.
- Il giudice che dispone o conferma misure cautelari deve motivare specificamente la valutazione della gravità indiziaria e la rilevanza degli accertamenti scientifici; omissioni o travisamenti probatori su questi punti possono comportare l'annullamento della misura.
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare richiedono che il pericolo di fuga o di reiterazione sia dimostrato con elementi concreti e non solo con affermazioni generiche; se le evidenze tecniche indeboliscono la qualificazione del reato, anche le esigenze cautelari possono venire meno.
- In situazioni simili, la difesa dovrà sollecitare analisi quantitative dettagliate, indicazioni sul principio attivo e sul numero di dosi, e documentare la forma della sostanza; la parte pubblica dovrà fornire riscontri tecnici chiari per sostenere la gravità indiziaria e la necessità della custodia cautelare.
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