Cassazione Civile, Ordinanza n. 19792/2021 del 12/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del corrispettivo di forniture di tessuti. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo, da un lato, che i tessuti sarebbero stati difettosi e che ciò aveva determinato contestazioni da parte dei clienti finali per i capi confezionati; dall'altro, che il credito non sarebbe stato esigibile perché documentato da ricevute bancarie non ancora scadute. L'opposizione è stata respinta in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società acquirente ha proposto cinque motivi: 1) violazione di norme processuali e del diritto di difesa per avere il tribunale rimesso la causa in decisione già alla prima udienza e deciso ex art. 281-sexies c.p.c., senza istruttoria completa e senza concedere i termini richiesti; 2) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di legittimazione attiva della fornitrice, che in corso di causa avrebbe ceduto il credito a terzi; 3) violazione delle regole processuali sulla non contestazione e sulla prova, per non avere la corte considerato provata la cessione del credito e la mancata costituzione della cessionaria; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto irrilevanti le prove richieste sull'entità dei danni e sull'incidenza dei difetti della merce; 5) omesso esame di fatti decisivi, per non aver considerato la documentazione sulle contestazioni dei clienti e per non aver detratto dal credito le ricevute bancarie non ancora scadute. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi e infondati il quarto e il quinto, confermando che i vizi lamentati non erano riferibili con certezza ai tessuti forniti ma all'esecuzione delle cuciture, con conseguente insussistenza dell'inadempimento della fornitrice; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sull'esigibilità del credito, poiché l'opponente era decaduta dal beneficio del termine e aveva comunque lasciato insolute anche ricevute già scadute.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha escluso vizi del procedimento di primo grado, ritenendo che la causa potesse essere decisa già alla prima udienza e che la richiesta di termine ex art. 183 c.p.c. non impedisse la definizione immediata della lite. Ha poi escluso l'omessa pronuncia sulla cessione del credito, osservando che, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo può proseguire tra le parti originarie e che la cessione non impone automaticamente l'estromissione del cedente; la cessionaria, peraltro, non era divenuta parte processuale. Quanto alle prove richieste, la Corte ha condiviso il giudizio di irrilevanza/inutilità perché i difetti dedotti non risultavano imputabili alla qualità dei tessuti, ma all'imperfetta esecuzione delle cuciture, sicché non era necessario accertare ulteriormente l'entità dei danni o l'incidenza dei vizi sul prezzo. Infine, ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente escluso sia la riferibilità delle contestazioni dei clienti alla merce fornita sia la non esigibilità del credito, essendo intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e risultando comunque insolute ricevute già scadute. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto violato; la decisione immediata della causa non ha leso il contraddittorio nei termini prospettati dalla ricorrente.
art. 183 c.p.c.
La richiesta di concessione del termine non impedisce al giudice di rimettere la causa in decisione e di definire la lite già alla prima udienza.
art. 187 c.p.c.
Concorre, insieme all'art. 80-bis disp. att. c.p.c., a fondare il potere del giudice di definire la causa anche in udienza iniziale.
art. 281-sexies c.p.c.
È legittimo il ricorso a tale forma di decisione anche alla prima udienza, se il giudice ritiene la causa matura per la decisione.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la Corte non ravvisa lesioni.
art. 111 Cost.
Richiamato sia sul giusto processo e durata ragionevole sia, nel secondo e terzo motivo, sulla successione a titolo particolare nel diritto controverso.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia perché la questione della cessione del credito non imponeva, nel caso concreto, un diverso esito del processo.
art. 115 c.p.c.
La Corte conferma che le prove richieste possono essere respinte se prive di decisività o superflue rispetto alla ricostruzione già operata.
art. 116 c.p.c.
Non risulta violato il principio di libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di non contestazione, ma la Corte rileva che la condotta rilevante era solo quella della parte originaria, non della cessionaria non costituita.
art. 111 c.p.c.
La cessione del credito controverso integra successione a titolo particolare nel diritto controverso: il processo può proseguire tra le parti originarie; l'estromissione del cedente non è automatica e il giudicato è opponibile anche al successore.
art. 360 c.p.c.
Le censure sono state esaminate nei diversi paradigmi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo, ma tutte respinte o dichiarate inammissibili.
art. 189 c.p.c.
Richiamato a sostegno del favor legislativo per la decisione immediata della causa.
art. 80-bis disp. att. c.p.c.
Concorre a legittimare la rimessione della causa in decisione già alla prima udienza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice di primo grado può rimettere la causa in decisione già alla prima udienza quando ritenga la controversia matura per la decisione; la richiesta di termini istruttori o difensivi non preclude di per sé la definizione immediata del giudizio, se la soluzione sia compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
- La cessione del credito controverso in corso di causa integra una successione a titolo particolare nel diritto litigioso: il processo può proseguire tra le parti originarie e l'estromissione del cedente non è automatica, richiedendo i presupposti processuali previsti dalla legge.
- In presenza di dedotta responsabilità per vizi della merce, il giudice può ritenere superflue le prove sull'entità del danno o sull'incidenza economica dei difetti quando sia già esclusa, in base alle risultanze di causa, la riferibilità dei vizi al venditore o fornitore convenuto.
- L'omesso esame di documenti o fatti è censurabile in cassazione solo se il fatto sia decisivo e non sia stato effettivamente valutato; non sussiste vizio quando la sentenza abbia comunque affrontato il nucleo della questione e fornito una motivazione idonea.
- La non contestazione rileva solo nei limiti della posizione processuale della parte che sia effettivamente parte del giudizio; le difese o le omissioni di un soggetto che non abbia assunto tale qualità non possono di per sé fondare la prova dei fatti allegati.
- Quando il credito sia divenuto esigibile per decadenza dal beneficio del termine e risultino comunque insolute anche obbligazioni già scadute, la doglianza di inesigibilità non è idonea a paralizzare la condanna al pagamento.
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