Cassazione Penale, Sentenza n. 9958/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che li aveva ritenuti responsabili, in diversa misura, del reato di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali (art. 223 co.2 n.1 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2621 c.c.). I motivi di ricorso deducevano: 1) violazione di legge per mancato accertamento dell'evento tipico (dissesto o aggravamento del dissesto) collegato alle false comunicazioni; 2) carenza e illogicità della motivazione, lamentando che la Corte aveva punito la mera rappresentazione di una situazione preesistente anziché il suo effettivo contributo causale al dissesto; 3) per la Gattuso, specificamente, mancato contributo causale in quanto divenuta amministratrice solo nel 2011 e avendo poi proceduto a rettifiche che hanno fatto emergere le perdite, oltre a non esservi prove del suo concorso nello schema criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi di Guidetti e Lucchini, confermando la loro responsabilità per bancarotta impropria da false comunicazioni sociali così come motivata dalle corti di merito (e le pene rideterminate dalla Corte d'Appello: Guidetti 1 anno e 6 mesi; Lucchini 1 anno e 4 mesi). Quanto a Gattuso Annunziata, la Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (assorbendo i primi due per lei) perché la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato un contributo concorsuale specifico della Gattuso alla falsificazione di bilancio e all'aggravamento del dissesto: la decisione è stata annullata nei suoi confronti e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare), art. 223, comma 2, n. 1
art. 223 co. 2 n. 1 R.D. n. 267 del 1942
La norma configura il reato di bancarotta impropria per false comunicazioni sociali anche quando le false comunicazioni "concorrono a cagionare" il dissesto o ne aggravano l'effetto; è sufficiente che la falsificazione abbia determinato un aggravamento del dissesto, non necessariamente la sua origine assoluta.
Codice Civile, art. 2621
Disciplina la fattispecie di false comunicazioni sociali. La Corte ha ritenuto che l'uso di poste sopravvalutate in bilancio per nascondere perdite rientri nelle false comunicazioni sociali quando è diretto a ottenere un indebito affidamento del credito e a consentire la prosecuzione illecita dell'attività.
Codice Civile, art. 2622
Collegata al fine di ingiusto profitto; la Corte ha richiamato che il fine di favorire indebitamente la compagine sociale (es.: mantenimento dell'affidamento bancario) integra la rilevanza soggettiva prevista dalle norme societarie sulle false comunicazioni.
Codice Penale, art. 110
Richiamato per il concorso di persone nel reato: la responsabilità può estendersi a più soggetti che concorrono nelle condotte idonee a determinare o aggravare il dissesto, purché sia dimostrato il contributo concorsuale concreto.
Massime di principio
- La falsa rappresentazione di poste di bilancio (es. sopravvalutazione delle rimanenze) può integrare il reato di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali se essa, oltre a essere materiale non veritiero, è idonea a impedire la ricapitalizzazione o la liquidazione e quindi a determinare o aggravare il dissesto dell'impresa.
- Non è necessario che la condotta falsificante sia l'unica causa del dissesto: rileva anche il contributo causale all'aggravamento di una situazione di crisi preesistente, purché il nesso causale sia adeguatamente motivato e dimostrabile.
- Per gli amministratori subentranti la responsabilità penale richiede la prova di un contributo concreto e causalmente rilevante al falso in bilancio o all'aggravamento del dissesto; la semplice appartenenza alla compagine societaria o il ruolo successivo non basta se il nuovo amministratore ha adottato rettifiche che fanno emergere le perdite.
- La valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (scopo di ingiusto profitto o di favorire indebitamente la società) e del nesso causale tra condotta e evento è cruciale: le corti di merito devono motivare espressamente come le false comunicazioni abbiano prodotto l'aggravamento del dissesto.
- In caso di dubbi sulla partecipazione concorsuale di un soggetto, la via corretta è l'annullamento con rinvio per consentire alla Corte territoriale di esprimersi nuovamente motivando il contributo specifico richiesto dalla fattispecie.
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