Ordinanza n. 1628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, n. 1380/2026, che aveva sospeso gli atti di pianificazione di Roma Capitale limitatamente alla soppressione di alcune postazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (comune appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Roma Capitale ha appellato l'ordinanza cautelare con la quale il TAR aveva accolto la domanda cautelare proposta dagli operatori economici e sospeso gli atti impugnati nella parte relativa alla soppressione di alcune postazioni. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale statuizione fosse idonea a mettere in discussione l'intera attività di pianificazione dell'amministrazione, fondata sulle misure previste dal cosiddetto decreto Galloni, d.m. 28 ottobre 2011. La questione cautelare riguardava, in particolare, la qualificazione delle misure di protezione disposte dal decreto: secondo l'appellante, esse apparivano riconducibili alle misure di protezione diretta dei beni culturali previste dall'art. 10 e dagli artt. 21-22 del d.lgs. n. 42/2004, espressamente richiamati dal decreto, anziché alla disciplina dell'art. 52 dello stesso decreto legislativo, sulla quale aveva inciso la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2015. Da tale qualificazione discendeva, in sede cautelare, l'insussistenza della necessità di un'intesa con la Regione. Era inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'arresto o dal condizionamento delle gare per l'assegnazione dei posteggi secondo la programmazione stabilita da Roma Capitale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. Ha ravvisato il fumus boni iuris perché le misure del decreto Galloni, recepite negli atti comunali impugnati, sembrano riconducibili alla protezione diretta dei beni culturali prevista dagli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004, e non alla disciplina dell'art. 52, con la conseguenza che non appare necessario il raggiungimento dell'intesa regionale. Ha ravvisato anche il periculum in mora, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione dei posteggi, secondo la programmazione comunale, senza che esse siano condizionate dalla mancata considerazione della soppressione di alcune postazioni. In riforma dell'ordinanza del TAR, ha quindi respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Consente l'appello cautelare; nel caso concreto ha costituito la base per accogliere l'appello e riformare l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 10 d.lgs. 42/2004
Le misure del decreto Galloni sono state ritenute, in sede cautelare, apparentemente riconducibili alla protezione diretta dei beni culturali prevista da tale disposizione.
artt. 21-22 d.lgs. 42/2004
Il richiamo espresso a tali disposizioni nel decreto Galloni ha sostenuto la qualificazione delle misure come protezione diretta e la conseguente, apparente non necessità dell'intesa con la Regione.
art. 52 d.lgs. 42/2004
La disciplina è stata ritenuta, allo stato cautelare, non applicabile alle misure esaminate; pertanto non opera la necessità dell'intesa regionale collegata a tale disciplina.
d.m. 28 ottobre 2011, cosiddetto decreto Galloni
Atto presupposto delle misure recepite nella pianificazione comunale; il Consiglio di Stato ne ha valorizzato i richiami agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004.
Massime di principio
- In sede cautelare, le misure dirette alla protezione di beni culturali riconducibili agli artt. 10 e 21-22 del d.lgs. 42/2004 non sembrano soggette alla necessità dell'intesa regionale prevista per la diversa disciplina dell'art. 52 del medesimo decreto legislativo.
- Nel giudizio cautelare d'appello, il fumus boni iuris può essere ravvisato quando la qualificazione giuridica delle misure amministrative, alla luce delle disposizioni espressamente richiamate dall'atto presupposto, renda plausibile la loro legittimità.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prosecuzione delle gare per l'assegnazione di posteggi secondo una programmazione amministrativa vigente può prevalere sull'interesse privato alla sospensione degli effetti della soppressione di alcune postazioni, quando l'arresto della programmazione rischi di condizionare l'intera attività pianificatoria.
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