Cassazione Civile, Ordinanza n. 06963/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società proprietaria di un immobile aveva chiesto l'indennizzo previsto da una polizza per i danni subiti dal bene in occasione di un evento atmosferico verificatosi nella notte tra il 1° e il 2 maggio 2005. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia, in particolare la sua connotazione di violenza secondo le condizioni di polizza, né il nesso tra tale evento e i danni lamentati. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e 2967 c.c., sostenendo che la clausola non richiedeva la prova di una intrinseca violenza dell'evento, ma solo che esso avesse prodotto effetti su una pluralità di cose, indice della sua intensità; ha inoltre affermato che la prova testimoniale richiesta mirava a dimostrare data, natura ed entità dei danni, anche sugli immobili limitrofi, in funzione della prova dell'intensità dell'evento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di varie norme processuali e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando che il diniego della prova testimoniale fosse stato immotivato e che i capitoli fossero specifici e decisivi, essendo diretti a provare le circostanze cui la polizza subordinava l'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'apprezzamento del giudice di merito sull'ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale fosse insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione e da corrette premesse giuridiche. Ha considerato corretta l'interpretazione della polizza data dai giudici di merito, secondo cui l'indennizzo presupponeva la prova di un evento atmosferico caratterizzato da violenza, riscontrabile dagli effetti su una pluralità di cose. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia la tardività delle allegazioni poste a base dei capitoli di prova. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come norma di interpretazione del contratto, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire l'interpretazione della polizza effettuata dai giudici di merito.
art. 2967 c.c.
Invocato dalla ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che spettava all'assicurata dimostrare il verificarsi dell'evento coperto e il nesso causale con il danno.
artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c.
Richiamati per censurare il diniego della prova testimoniale; la Corte ha ribadito che la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove orali spetta al giudice di merito.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile nei limiti in cui mirava a rimettere in discussione la valutazione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per il difetto di motivazione sul rigetto della prova; la Corte ha ritenuto sufficiente e corretta la motivazione resa nei gradi di merito.
art. 183, comma 6, c.p.c.
Evocato per la tardività delle allegazioni poste a base della prova testimoniale; la Corte ha osservato che tale autonoma ratio non era stata specificamente censurata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater quale parametro dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di assicurazione, l'assicurato che chieda l'indennizzo deve provare i presupposti contrattualmente previsti per l'operatività della garanzia, compreso l'evento dedotto e il nesso causale con il danno.
- L'interpretazione delle clausole di polizza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi specifici e non con contestazioni generiche.
- La valutazione di ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità occorre allegare e dimostrare la decisività della prova non ammessa.
- La censura sull'omesso ingresso di una prova è inammissibile se non dimostra che, senza il denunciato errore, la decisione avrebbe potuto essere diversa.
- Se una statuizione della sentenza impugnata costituisce autonoma ratio decidendi, essa deve essere specificamente censurata, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
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