Ordinanza n. 642/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le fatture RID per l'anno 2023 il cui corrispettivo è stato e verrà imposto dal GSE, le comunicazioni inviate dal GSE in merito all'attuazione dell'articolo 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, o le compensazioni da quest'ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l'art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KRAMEC IDROELETTRICA SRL il 24\3\2026 della fattura per la valorizzazione dell’energia, n. 163103 emessa dal GSE il 26 febbraio 2026, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25; della diffida di pagamento inviata dal GSE in data 17 febbraio 2026 e relativa alle fatture per la valorizzazione dell’energia in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15-bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2022, n. 25; della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/eel; di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente incluse tutte le fatture RID per l’anno 2023 il cui corrispettivo è stato e verrà imposto dal GSE, le comunicazioni inviate dal GSE in merito all’attuazione dell’articolo 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, o le compensazioni da quest’ultimo effettuate in relazione a ogni importo a qualsiasi titolo dovuto al Soggetto Responsabile di impianto, in attuazione della disciplina introdotta con l’art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA n. 143/2023/R/eel, atti e fatture del GSE adottati in attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, inclusa una fattura del 2026 e una diffida di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (autorità e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi alla valorizzazione dell’energia e alle compensazioni o richieste di pagamento effettuate dal GSE in attuazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha contestato, in particolare, una fattura emessa dal GSE il 26 febbraio 2026 e una diffida di pagamento del 17 febbraio 2026. Nel corso della camera di consiglio il GSE ha dichiarato di avere avviato un procedimento di ricalcolo delle somme dovute, ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione, osservando anzitutto che gli atti del GSE contestati con i motivi aggiunti presentano profili di dubbia diretta impugnabilità e di dubbia riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha inoltre rilevato che, considerati il momento di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e disciplinare noto, l’operatore professionale, tenuto a una qualificata diligenza, avrebbe dovuto predisporre le misure gestionali e organizzative necessarie a fronteggiare la situazione, anche con riferimento agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. È stata infine valorizzata la reversibilità degli effetti economici, poiché l’eventuale recupero delle somme riscosse sarebbe possibile in caso di successiva decisione di merito favorevole. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
Costituisce la disciplina normativa di riferimento per gli atti di valorizzazione dell’energia, le pretese economiche e le compensazioni del GSE contestate dalla ricorrente.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base normativa della domanda e della valutazione cautelare.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando gli atti impugnati presentano una dubbia diretta impugnabilità o una dubbia riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, senza che ciò implichi in questa fase una definitiva decisione sulle relative questioni processuali.
- Nella valutazione cautelare relativa a pretese economiche rivolte a un operatore professionale, assumono rilievo il quadro normativo e regolatorio previamente conoscibile e il dovere dell’operatore di predisporre misure gestionali e organizzative adeguate a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili.
- La tutela cautelare può essere esclusa quando gli effetti economici del provvedimento sono reversibili e le somme eventualmente riscosse possono essere recuperate qualora il giudizio di merito si concluda favorevolmente per il ricorrente.
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