Cassazione Civile, Ordinanza n. 13481/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa individuale)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Giudice di Pace impugnata con appello da una parte privata. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ritenendo tardiva la notificazione dell’atto: secondo il giudice di merito, la parte appellante aveva ottenuto copia autentica della sentenza e tale estrazione di copia costituiva conoscenza formale equipollente alla notificazione della sentenza, con conseguente decorrenza del termine breve di trenta giorni per proporre impugnazione, anziché del termine lungo semestrale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che il termine breve decorre solo dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito e che la mera conoscenza della sentenza o l’estrazione di copia autentica non possono sostituire tale notificazione; a supporto ha richiamato precedenti di legittimità. Con il secondo motivo ha denunciato anche motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., osservando che la sentenza di merito indicava un dies a quo non coerente con le date emergenti dagli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza ex art. 326 c.p.c. non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, né dal rilascio di copia autentica della sentenza da parte della cancelleria. Il Tribunale aveva quindi erroneamente applicato alla notificazione della sentenza un orientamento relativo alla diversa ipotesi della comunicazione di cancelleria. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di diverso magistrato, affinché esamini nel merito l’appello prima dichiarato inammissibile e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 325 c.p.c.
il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e non può essere anticipato da conoscenze equipollenti
art. 326 c.p.c.
la notificazione della sentenza è il solo dies a quo rilevante per la decorrenza del termine breve di impugnazione
art. 327 c.p.c.
in mancanza di notificazione della sentenza opera il termine lungo per impugnare
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, solo la notificazione della sentenza prevista dall’art. 326 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine, non essendo sufficiente una forma di conoscenza equipollente.
- Il rilascio di copia autentica della sentenza da parte della cancelleria non equivale alla notificazione della sentenza e non fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione.
- Se manca la notificazione della sentenza al procuratore costituito, l’impugnazione resta soggetta al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
- L’errore nell’individuazione del dies a quo del termine di impugnazione integra violazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione che abbia dichiarato tardiva l’impugnazione.
Come è indicizzato
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