Provvedimento AGCM C12546 n. 30789 del 14/09/2023
LOTTOMATICA/RICREATIVO B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esaminato l’acquisizione, da parte di Lottomatica tramite GGM, dell’intero capitale di Ricreativo B, operatore attivo nella gestione di sale da gioco e nella raccolta di scommesse nel canale fisico. L’Autorità ha identificato come mercati interessati la raccolta tramite apparecchi AWP/VLT, la raccolta scommesse (fisica e online) e la gestione delle sale da gioco, con focus su alcune aree locali. Ha ritenuto l’operazione priva di effetti anticoncorrenziali significativi e ha deciso di non avviare l’istruttoria, qualificando come accessoria solo nei limiti indicati la clausola di non concorrenza del patto parasociale.
Lottomatica/Giocaonline-Ricreativo B: acquisizione del controllo di Ricreativo B da parte di Lottomatica tramite GGM, autorizzata senza avvio di istruttoria
Lottomatica / Ricreativo B: acquisizione del controllo e non avvio di istruttoria
L’operazione riguarda l’acquisizione, da parte di Lottomatica S.p.A. tramite la controllata GGM S.p.A., dell’intero capitale sociale di Ricreativo B S.p.A. Il provvedimento è adottato in sede di controllo delle concentrazioni ex l. 287/1990 e si conclude con la decisione di non avviare l’istruttoria, ritenendo l’operazione priva di effetti anticoncorrenziali significativi.
Parti coinvolte
Lottomatica è il gruppo attivo nel gioco lecito attraverso raccolta da apparecchi AWP e VLT, scommesse, giochi online e lotterie, oltre che nella produzione e fornitura di giochi e nella gestione di sale da gioco. Ricreativo B opera nel noleggio e gestione di apparecchi da intrattenimento, nella gestione di sale da gioco con brand "Macao", nella consulenza e fornitura di apparecchi e nella raccolta di scommesse nel canale fisico.
Qualificazione dell’operazione e profili procedurali
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, della medesima legge, in ragione del superamento delle soglie di fatturato nazionali (oltre 532 milioni di euro complessivi e oltre 32 milioni di euro per almeno due imprese interessate). Il provvedimento richiama anche il Reg. (CE) n. 139/2004, escludendone l’applicabilità. Nel corso del procedimento l’Autorità ha richiesto più volte informazioni integrative e ha sospeso i termini ai sensi dell’art. 16-bis l. 287/1990 e dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 217/1998.
Mercati rilevanti esaminati
L’Autorità esamina tre mercati/attività principali:
- raccolta da apparecchi da intrattenimento AWP e VLT, considerata di dimensione nazionale;
- raccolta da scommesse, comprensiva di canale fisico e online, anch’essa di dimensione nazionale;
- gestione delle sale da gioco, con dimensione geografica tendenzialmente locale, influenzata da normative regionali e comunali su distanze dai luoghi sensibili e orari.
Per gli AWP e VLT l’Autorità richiama la struttura concessoria nazionale, il numero di concessionari, i limiti quantitativi di installazione e le differenze tra filiera AWP e VLT. Per le scommesse richiama la distinzione tra retail e online, il carattere nazionale del confronto competitivo e la rilevanza del canale online. Per le sale da gioco sottolinea il ruolo della localizzazione e i vincoli territoriali che condizionano l’apertura di nuovi esercizi.
Effetti dell’operazione sui mercati interessati
Nel mercato AWP/VLT non vi è sovrapposizione orizzontale, poiché Ricreativo B non svolge attività di raccolta in tale mercato. Nel mercato delle scommesse vi è invece una sovrapposizione modesta: la quota del gruppo Lottomatica, comprensivo di Betflag, è stimata nel 20-25% a livello nazionale, mentre Ricreativo B pesa meno dell’1%; la quota post-merger resta dunque nel medesimo intervallo 20-25%.
L’Autorità osserva inoltre che sul mercato nazionale delle scommesse operano altri concorrenti di rilievo, tra cui Flutter/Sisal, Snaitech e Bet365, oltre a Entain e SKS365, sicché l’incremento di quota non appare idoneo a pregiudicare la concorrenza.
Profili verticali e locali nelle sale di Ricreativo B
L’analisi si concentra poi sugli effetti verticali connessi all’acquisizione delle 18 sale gestite da Ricreativo B, di cui 13 a marchio "Macao" e in gran parte dedicate al VLT, con presenza anche di AWP e, in alcune, terminali scommesse. Le sale sono distribuite in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, in 17 Comuni.
Per AWP e VLT l’AGCM ritiene improbabile o comunque non conveniente la sostituzione dei concessionari terzi presenti con quelli del gruppo Lottomatica, sia per vincoli contrattuali sia per il necessario intervento autorizzativo di ADM, escludendo così un effetto di foreclosure locale. Viene inoltre evidenziato che l’offerta dei vari concessionari è sostanzialmente omogenea, anche per il pay out minimo imposto dalla legge (65% per AWP e 83% per VLT).
Per le scommesse l’Autorità individua solo tre sale nelle quali il concessionario non è Ricreativo B e in cui potrebbe porsi un profilo verticale; si tratta delle sale di Altopascio, Nonantola e Parma. Anche qui, tuttavia, l’effetto concorrenziale è ritenuto trascurabile: in due casi il concessionario scommesse coincide con quello AWP/VLT già presente, rendendo poco plausibile una sostituzione, mentre nei Comuni interessati vi sono comunque altri operatori concorrenti.
Valutazione finale e clausola di non concorrenza
L’operazione è considerata idonea a produrre, al più, effetti marginali e non tali da ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva o da determinare la costituzione/il rafforzamento di una posizione dominante, ai sensi dell’art. 6, comma 1, l. 287/1990. Conseguentemente, l’Autorità delibera di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4.
Il patto parasociale contiene una clausola di non concorrenza in favore di Lottomatica; l’AGCM la ritiene accessoria all’operazione solo entro limiti merceologici e temporali rigorosi: deve riguardare i servizi delle imprese acquisite e non può eccedere la durata di due anni. Oltre tali limiti, l’Autorità si riserva di valutarne autonomamente la compatibilità con la disciplina antitrust.
Punti principali
Parti e operazione
Lottomatica S.p.A., gruppo attivo nel gioco lecito, raccoglie gioco tramite AWP, VLT, scommesse, online e lotterie, oltre a operare a monte nella produzione e fornitura di giochi e nella gestione di sale. Ricreativo B S.p.A. è attiva nel noleggio e gestione di apparecchi, nella gestione di sale "Macao" e nella consulenza e fornitura di apparecchi, oltre che nella raccolta scommesse fisiche. L’operazione consiste nell’acquisizione, tramite GGM S.p.A., dell’intero capitale di Ricreativo B.
Qualificazione giuridica e soglie
L’operazione è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), l. 287/1990, rientrante nella legge nazionale e non nel Reg. (CE) n. 139/2004. È risultata soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, l. 287/1990, poiché il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate superava 532 milioni di euro e quello di almeno due imprese superava 32 milioni di euro.
Mercati rilevanti esaminati
L’AGCM ha esaminato: la raccolta da apparecchi AWP e VLT, considerata mercato nazionale; la raccolta da scommesse, comprensiva di canale fisico e online, anch’essa nazionale; e la gestione delle sale da gioco, con dimensione geografica tendenzialmente locale, influenzata da vincoli regionali e comunali su ubicazione, distanze dai luoghi sensibili e orari di apertura.
Valutazione concorrenziale
Nel mercato AWP/VLT non vi è sovrapposizione orizzontale, poiché Ricreativo B non opera come raccolta in tale mercato. Nel mercato scommesse la sovrapposizione è modesta: la quota nazionale post-merger è stimata nel range 20-25%, con contributo di Ricreativo B inferiore all’1%. L’Autorità ha ritenuto il risultato non pregiudizievole anche per la presenza di altri operatori rilevanti come Flutter/Sisal, Snaitech e Bet365.
Effetti verticali e locali
L’Autorità ha analizzato i possibili effetti verticali derivanti dall’acquisizione delle sale di Ricreativo B. Per AWP/VLT ha escluso un foreclosure locale, osservando che la sostituzione dei concessionari presenti nelle sale è in concreto improbabile o non conveniente, anche per i vincoli contrattuali e autorizzativi ADM. Per le scommesse, ha individuato solo tre sale con concessionario diverso da Ricreativo B e ha rilevato che, anche in tali casi, non emergono criticità significative, data la presenza di alternative concorrenti e la struttura dell’offerta locale.
Clausola di non concorrenza
Il patto parasociale contiene un obbligo di non concorrenza in capo a GMI e alla persona fisica socia di maggioranza. L’Autorità ha considerato la clausola accessoria solo se limitata, per oggetto, ai servizi delle imprese acquisite e, per durata, al massimo di due anni, riservandosi di valutarla ove ecceda tali limiti.
Esito
L’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex art. 16, comma 4, l. 287/1990, ritenendo che l’operazione non ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.
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