Sentenza n. 1309/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 457/2023 emessa dal Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 747/2023 R.G. che ha riconosciuto il diritto di percepire il beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) alla Sig.ra Veratti Francesca per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo pari ad €. 1.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ricevere il beneficio della Carta docente nella misura di euro 500,00 annui per tre anni scolastici, oltre rivalutazione e interessi nei limiti riconosciuti dalla sentenza, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La ricorrente ha dedotto la mancata completa esecuzione del giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure attuative, compresa la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che non era stata dimostrata la materiale corresponsione del beneficio economico alla ricorrente. Quanto alle spese del giudizio presupposto, distratte in favore dei difensori, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente alle somme liquidate in suo favore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza nei limiti indicati in motivazione, ritenendo non integralmente eseguita la sentenza del Tribunale di Livorno. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità e con gli accessori stabiliti nel titolo giudiziale. Il Collegio ha precisato che la mancata corresponsione delle spese processuali ai difensori non legittimava la ricorrente a pretenderne il pagamento, poiché le somme distratte spettano direttamente ai procuratori antistatari. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con l'incarico di provvedere entro i successivi 60 giorni a tutti gli adempimenti necessari, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare ai procuratori antistatari euro 800,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è decorso senza che l'obbligazione fosse adempiuta, sicché non sussistevano ostacoli normativi alla corresponsione delle somme dovute.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito degli adempimenti commissariali per l'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
La sentenza presupposta aveva riconosciuto rivalutazione e interessi sulle somme dovute per la Carta docente, nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non abbia dato completa esecuzione a una sentenza passata in giudicato, anche qualora sia stata compiuta solo parte delle attività necessarie all'adempimento.
- Quando il giudicato riconosce un beneficio economico e l'Amministrazione non dimostra la materiale attribuzione del beneficio al titolare, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia.
- La notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni consentono al giudice dell'ottemperanza di imporre gli adempimenti esecutivi senza che tale termine costituisca più un ostacolo.
- In presenza di distrazione delle spese processuali in favore del difensore, si instaura un rapporto autonomo tra Amministrazione soccombente e difensore distrattario; quest'ultimo è l'unico legittimato a chiedere, per le somme distratte, l'esecuzione del giudicato in sede di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un organo dell'Amministrazione, o un suo sostituto, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all'esecuzione del giudicato dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
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