Sentenza n. 6853/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il risarcimento del danno derivante dalla dimissione dal corso di formazione per insufficienze
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato era stato dimesso dall’88° corso di formazione per allievi Vigili del Fuoco per insufficienze. Il TAR aveva sospeso il provvedimento e ordinato la ripetizione della prova previa attività di ripasso; dopo ulteriori sessioni di ripasso, l’interessato aveva superato l’esame ed era stato riammesso al corso. Il giudizio sull’atto di dimissione si era poi chiuso per cessazione della materia del contendere, a seguito dell’annullamento d’ufficio del provvedimento da parte del Ministero. Con successivo ricorso risarcitorio, l’interessato aveva chiesto il ristoro delle retribuzioni non percepite e dei contributi previdenziali non versati nel periodo compreso tra la dimissione e la riammissione, sostenendo che l’Amministrazione non avesse garantito le sedute di ripasso personalizzato previste dalla disciplina del corso e che tale omissione avesse determinato l’illegittimità del provvedimento di dimissione. Il TAR aveva accolto parzialmente la domanda, ordinando al Ministero di proporre il pagamento di una somma pari al 50% della retribuzione netta non corrisposta, oltre agli accessori. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo l’insussistenza del danno ingiusto, poiché l’atto non era stato annullato dal giudice ma soltanto in autotutela, nonché l’assenza di prova della colpa dell’Amministrazione. Ha inoltre sostenuto che l’onere di provare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano gravasse sul ricorrente. L’appellato ha sostenuto, invece, che l’annullamento d’ufficio implicasse il riconoscimento dell’illegittimità originaria dell’atto e che la colpa derivasse dalla mancata dimostrazione dell’effettiva erogazione delle sessioni di ripasso personalizzato e dell’assenza di errore scusabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso risarcitorio di primo grado e disponendo la ripetizione delle somme eventualmente già corrisposte dal Ministero in esecuzione della sentenza appellata. Il Collegio ha ribadito che l’illegittimità dell’atto amministrativo, anche ove accertata o riconosciuta attraverso l’annullamento, non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione: occorre anche la prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa. La colpa può essere ravvisata quando la violazione delle regole dell’azione amministrativa sia grave e si inserisca in un quadro fattuale e normativo tale da evidenziare negligenza o imperizia dell’organo procedente. Nel caso concreto, dagli atti non emergeva alcuna prova di negligenza o imperizia dell’Amministrazione. In particolare, l’immediata adesione all’ordinanza cautelare del TAR, con la ripetizione della prova e lo svolgimento delle sedute di ripasso, non dimostrava una condotta colposa. Neppure l’annullamento d’ufficio del provvedimento di dimissione poteva essere interpretato, in assenza di specifici elementi probatori, come implicita ammissione dell’illegittimità dell’atto o come prova della colpa, trattandosi di una scelta discrezionale ispirata a collaborazione ed economicità dell’azione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proposta nel giudizio successivo alla definizione del contenzioso sull’atto di dimissione.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio è qualificato come esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione e non vale, di per sé, come pronuncia di illegittimità dell’atto né come prova automatica della colpa dell’Amministrazione.
art. 2043 c.c.
È richiamato quale base della pretesa risarcitoria per la mancata corresponsione delle retribuzioni nel periodo di esclusione dal corso.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, compresa la colpa dell’Amministrazione, grava sul soggetto che agisce per il risarcimento.
art. 7 del decreto del Direttore centrale per la formazione n. 232 del 16 dicembre 2019
È richiamato quale fonte dell’obbligo dell’Amministrazione di garantire sedute di ripasso personalizzato nell’ambito del corso di formazione.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo non costituisce, di per sé, una confessione dell’illegittimità originaria dell’atto né prova automatica della colpa dell’Amministrazione, poiché può derivare da una valutazione discrezionale orientata alla collaborazione e all’economicità dell’azione amministrativa.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per atto illegittimo richiede, oltre al danno ingiusto e al nesso causale, la prova dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; l’illegittimità dell’atto non è sufficiente da sola.
- La colpa dell’Amministrazione può essere riconosciuta quando la violazione delle regole dell’azione amministrativa sia grave e si collochi in un contesto fattuale e normativo tale da evidenziare negligenza o imperizia dell’organo procedente.
- L’immediata esecuzione di un’ordinanza cautelare e l’adozione successiva di misure amministrative favorevoli all’interessato non implicano, in assenza di ulteriori elementi probatori, il riconoscimento della colpa dell’Amministrazione rispetto all’atto originariamente adottato.
- Nella domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, inclusa la colpa dell’apparato amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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