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Sentenza

Sentenza n. 883/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - della delibera Giunta Comunale n 194 del 19.11.2020 avente ad oggetto approvazione revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Figline e Incisa in Valdarno costituita da n. 7 sedi farmaceutiche, cosi come descritte e rappresentate negli allegati parte integrante del presente provvedimento, dando atto che nella nuova pianta organica è istituita, sulla base del criterio demografico, una nuova sede farmaceutica evidenziata in planimetria con il colore rosa ed il numero 7; - della rideterminazione della zonizzazione e della numerazione delle sedi farmaceutiche esistenti a seguito della fusione dei comuni di Figline Valdarno e di Incisa in Val d’Arno e che di conseguenza la sede unica dell’ex comune di Incisa in val d’Arno assume la denominazione “sede” n. 6 del Comune di Figline e Incisa in Valdarno;

Giustizia amministrativa202100138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta comunale di revisione della pianta organica delle farmacie, istituzione della settima sede e nuova zonizzazione del territorio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera comunale deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, straripamento di potere e violazione di legge. In particolare, ha contestato l'assenza di una concreta esplicitazione dell'interesse pubblico sotteso alla revisione della pianta organica e all'istituzione della nuova sede; la mancata indicazione di criteri determinati e verificabili per la scelta localizzativa; il carattere ampio e indifferenziato del perimetro della nuova sede; la riproposizione di una zonizzazione già annullata dal TAR nel 2013; l'assenza di mutamenti demografici e territoriali idonei a giustificare la nuova sede; nonché la lesione dell'affidamento e della posizione economica della farmacia preesistente, unica nell'ex Comune di Incisa. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del successivo decreto regionale che aveva dichiarato l'attivazione della nuova sede e l'aveva offerta in prelazione al Comune, ma il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione, essendo il ricorso infondato nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'istituzione della settima sede perché, sulla base dei dati ISTAT 2020, la popolazione comunale risultava pari a 23.434 abitanti: applicando il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti, il rapporto di 7,10 rendeva obbligatoria l'istituzione della nuova sede, senza margini di discrezionalità quanto al numero complessivo degli esercizi. Quanto alla localizzazione, il Comune aveva adeguatamente istruito e motivato la scelta considerando la distribuzione della popolazione, le aree periferiche e collinari, la viabilità e la presenza della SR 69, i parcheggi, le località distanti dalle farmacie esistenti e l'area industriale dei Lagaccioni; risultavano inoltre acquisiti i pareri favorevoli dell'Azienda USL e dell'Ordine dei farmacisti. Il giudice ha riconosciuto al Comune ampia discrezionalità nella pianificazione territoriale delle sedi farmaceutiche, sindacabile solo per manifesta illogicità o inesatta acquisizione dei presupposti di fatto, escludendo che il giudice possa sostituire la propria valutazione di opportunità a quella amministrativa. Il pregiudizio economico per la farmacia preesistente non è stato ritenuto ostativo, poiché la disciplina mira a garantire capillarità, accessibilità, equa distribuzione e concorrenza, non la conservazione dei bacini commerciali. È stata altresì esclusa la coincidenza con la zonizzazione annullata nel 2013, poiché la nuova delibera si fondava su un'istruttoria più ampia e su parametri demografici, territoriali, insediativi e viabilistici adeguatamente esplicitati. Irrilevanti sono stati ritenuti eventuali dati riferiti agli ex Comuni anteriori alla fusione, dovendosi assumere quale unità di riferimento il Comune risultante dalla fusione e i dati ISTAT aggiornati. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite in favore del Comune; nulla sulle spese nei confronti della Regione, non costituita.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 475/1968

    una farmacia ogni 3.300 abitanti, con apertura di una ulteriore sede quando l'eccedenza supera il 50% del parametro

    Il parametro demografico determina il numero delle sedi farmaceutiche; nel caso concreto, 23.434 abitanti divisi per 3.300 comportano 7,10 sedi e quindi l'istituzione della settima sede.

  • art. 2 l. 475/1968

    assicurare un'equa distribuzione sul territorio

    Attribuisce al Comune la competenza a individuare e ridefinire le zone farmaceutiche, sentiti l'Azienda sanitaria e l'Ordine dei farmacisti, imponendo la revisione biennale sulla base dei dati ISTAT e la considerazione di accessibilità, distribuzione territoriale ed esigenze delle aree scarsamente abitate.

  • art. 11 d.l. 1/2012, convertito dalla l. 27/2012

    Ha rafforzato il principio di capillarità del servizio farmaceutico e confermato la competenza comunale nella pianificazione delle sedi e delle relative zone.

  • art. 1-bis l. 475/1968

    La sentenza lo richiama per evidenziare l'introduzione di nuove tipologie di sedi farmaceutiche nel quadro della riforma del 2012.

  • art. 9 l. 475/1968

    Disciplina l'offerta in prelazione al Comune della sede farmaceutica di nuova istituzione, secondo quanto richiamato nel decreto regionale successivo.

  • art. 13 l. 241/1990

    Esclude l'applicazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale ai procedimenti diretti all'emanazione di atti generali di pianificazione, tra cui rientra la pianta organica delle farmacie.

  • art. 2 l.r. Toscana 16/2000

    È richiamato quale base normativa del decreto regionale che ha dichiarato l'attivazione della nuova sede farmaceutica.

Massime di principio

  • Il Comune, sulla base dei dati ISTAT aggiornati e del parametro demografico previsto dalla legge, deve determinare il numero delle sedi farmaceutiche; quando il rapporto tra popolazione comunale e quorum legale rende necessario un ulteriore esercizio, l'istituzione della nuova sede costituisce attività vincolata quanto al numero e non una scelta discrezionale dell'amministrazione.
  • La localizzazione delle sedi farmaceutiche è una scelta pianificatoria comunale ampiamente discrezionale, fondata sul bilanciamento sistemico di popolazione, accessibilità, viabilità, sicurezza, parcheggi, distribuzione territoriale ed esigenze delle aree scarsamente abitate; essa è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o erronea acquisizione dei presupposti di fatto.
  • L'obiettivo dell'equa distribuzione delle farmacie non impone necessariamente di collocare la nuova sede in una zona totalmente priva di esercizi o periferica, né vieta la sovrapposizione geografica o demografica con sedi preesistenti, purché la scelta sia adeguatamente istruita e motivata in relazione all'accessibilità complessiva del servizio.
  • L'interesse commerciale del titolare di una farmacia preesistente deve essere considerato nell'istruttoria, ma recede rispetto al prevalente interesse pubblico alla capillarità, accessibilità, concorrenza ed equa distribuzione del servizio; il mero sviamento di clientela non impedisce l'apertura di una nuova sede.
  • Per la revisione della pianta organica delle farmacie, atto generale di pianificazione, non sussiste uno specifico obbligo di controdeduzione alle osservazioni spontaneamente presentate dai privati, in ragione dell'esclusione prevista per gli atti di pianificazione dall'applicazione delle norme partecipative della legge n. 241/1990.
  • Ai fini del parametro demografico per la revisione della pianta organica, deve essere considerata la popolazione dell'ente comunale risultante da una fusione, non la sommatoria o il confronto autonomo con i dati dei Comuni anteriormente esistenti.

Come è indicizzato

MaterieFarmacie
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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