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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29098/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

Tre comproprietarie di un fondo hanno chiesto la condanna di un terzo al pagamento della somma corrispondente all'ingiustificato arricchimento da lui conseguito mediante lo scorticamento abusivo del sughero da oltre 200 piante presenti nei terreni comuni. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato la condanna, ritenendo provato, anche per presunzioni, che l'operazione illecita fosse iniziata alcuni giorni prima della denuncia delle proprietarie e che l'autore fosse il convenuto. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e vizio motivazionale, contestando che la corte territoriale avesse tratto per presunzione la sua responsabilità e l'asportazione del sughero senza prova diretta; con il secondo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la sentenza avesse quantificato l'intero importo pur in presenza di quattro comproprietarie, mentre il titolo richiamato sarebbe stato inefficace solo verso tre di esse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la censura sulla presunzione non individuava specificamente il vizio di sussunzione rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza, e perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché denunciava una contraddittorietà motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, incontrava anch'esso il limite della doppia conforme e, in ogni caso, violava l'art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata trascrizione degli atti e delle decisioni rilevanti, oltre a introdurre una questione nuova non risultante trattata nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla prova presuntiva è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente individua specificamente il vizio di sussunzione, cioè indica in che modo il ragionamento del giudice di merito abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato e non consente una nuova lettura del fatto; non è deducibile una mera contraddittorietà motivazionale nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo che investe questioni di fatto è inammissibile se il ricorrente non allega che le due decisioni di merito si fondano su ragioni diverse e non indica fatti storici decisivi non esaminati.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, così da consentire il controllo della Corte; la mancata riproduzione del contenuto rilevante integra inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia erroneamente sussunto gli indizi nel paradigma della prova presuntiva; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura fattuale degli elementi indiziari.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una versione alternativa dei fatti ritenuta parimenti plausibile.
  • Quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto, il motivo è inammissibile se non si allega che le due decisioni si basano su ragioni diverse e se non si indicano specifici fatti storici decisivi non esaminati.
  • Il vizio di motivazione non può essere prospettato in cassazione come mera contraddittorietà della sentenza oltre i limiti consentiti dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Chi impugna deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, trascrivendo o indicando puntualmente gli atti e i documenti decisivi posti a fondamento delle censure.

Come è indicizzato

MaterieArricchimento senza causaImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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