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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40950/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, aveva affermato la responsabilità per la detenzione di sostanza stupefacente ritenuta finalizzata a uso illecito. I motivi di ricorso, per come riassunti dall'ordinanza, erano due: il primo denunciava l'indebita acquisizione di nuove prove in appello e censurava l'attività istruttoria svolta dalla Corte territoriale; il secondo contestava la valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della ritenuta finalità illecita della detenzione, sostenendo che tale valutazione fosse erronea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non si confrontava con il giudizio di assoluta necessarietà dell'attività istruttoria svolta in appello e non spiegava in che modo le prove asseritamente indebitamente acquisite avrebbero inciso sulla decisione. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, poiché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dalla Corte d'appello, la cui motivazione è stata giudicata puntuale e logica, anche alla luce dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto quando la condanna in appello riforma un'assoluzione di primo grado. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure meramente generiche: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata e indicare in modo puntuale la decisività delle dedotte violazioni processuali o istruttorie.
  • La doglianza che sollecita una diversa valutazione delle prove, senza evidenziare un vizio di motivazione o una manifesta illogicità, è inammissibile in cassazione perché tende a ottenere un terzo grado di merito.
  • Quando la condanna in appello riforma un'assoluzione di primo grado, la motivazione della sentenza di condanna deve essere rafforzata; se la Corte territoriale offre una lettura puntuale e logica degli elementi probatori, la censura di merito non può essere accolta in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo cause ostative non emergenti, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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