Sentenza n. 5689/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura di gara, comunicata il 4 giugno 2026 e confermata con nota del RUP dell'11 giugno 2026, per mancanza del requisito minimo previsto dal punto 4 dell'Allegato 1 al capitolato speciale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'esclusione dalla procedura di gara, contestando che l'offerta fosse priva del requisito che la stazione appaltante aveva ritenuto minimo ai sensi del punto 4 dell'Allegato 1 al capitolato speciale. Aveva inoltre impugnato, ove necessario, la clausola del capitolato nella parte in cui fosse interpretata come prescrittiva di quel requisito minimo. Il testo non riporta ulteriori specifici motivi di illegittimità. In corso di giudizio, il 14 settembre 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito della dichiarazione della ricorrente di non voler più coltivare la controversia. Ha condannato la ricorrente a rifondere all'Azienda Ospedaliera dei Colli le spese processuali, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Ha rilevato la probabile soccombenza della ricorrente alla luce delle precedenti decisioni cautelari del TAR (ordinanza n. 1819/2026) e del Consiglio di Stato (ordinanza n. 3160/2026), senza decidere nel merito la legittimità dell'esclusione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Ritenuto di dover provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della probabile soccombenza della parte ricorrente, in base alle pronunce già emesse in sede cautelare dal Tribunale (ordinanza n. 1819/2026) e dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 3160/2026);
La norma è richiamata in relazione alla decisione sulle spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutata sulla base delle precedenti pronunce cautelari.
Come è indicizzato
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