Cassazione Penale, Sentenza n. 39995/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di truffa commessa mediante la messa in vendita su eBay di un telefono, con incasso del corrispettivo e mancata consegna del bene. Il ricorso deduceva: 1) vizio in ordine alla condizione di procedibilità della querela, sostenendo che la querela fosse proposta dal titolare del conto (il padre) mentre l'acquisto sarebbe stato effettuato per conto del figlio che aveva rimborsato il padre; 2) errore nel non riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4) c.p. per lieve entità del danno (danno pari a €250) e nel valorizzare i precedenti penali del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo: manifestamente infondato e inammissibile nella parte in cui solleva per la prima volta in cassazione questioni di successione temporale tra trattative e rimborso; inoltre ha ribadito che, ai fini della truffa, non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e la persona che ha subito il danno patrimoniale, purché sussista nesso di causalità, per cui la querela proposta dal titolare del conto (la persona che ha subito il danno) è legittima. Secondo motivo: manifestamente infondato; la circostanza attenuante per danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio di valore pressoché irrisorio e la Corte d'appello, valutando il danno di €250, ha ritenuto che non fosse modesto; pertanto la mancata concessione dell'attenuante non è censurabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art.23 comma 8
Il procedimento davanti alla Corte di cassazione è stato celebrato con contraddittorio scritto in base alla disposizione che ammette tale modalità straordinaria.
art. 62 n.4 cod. pen.
La norma prevede l'attenuante per danno di speciale tenuità; la Corte interpreta che essa richiede un danno economico 'lievissimo' e valuta il danno in concreto (non rileva la capacità del danneggiato di sopportarlo). Nel caso, €250 è stato ritenuto non sufficientemente modesto.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma equitativamente determinata (€3000) in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni di fatto o di prova non dedotte nei precedenti gradi: tali censure sono inammissibili.
- Per il reato di truffa non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale; è sufficiente il nesso di causalità tra l'induzione in errore e il danno economico.
- La condizione di procedibilità rappresentata dalla querela è soddisfatta se la persona che ha subito il danno patrimoniale presenta la querela, anche se il pagamento o le trattative sono avvenuti tramite terzi o mediatori.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n.4) c.p. per danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia praticamente irrilevante; importi come €250 possono non qualificarsi come 'lievissimi' in concreto.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende; valutare il rischio economico prima di proporre ricorso infondato.
- I precedenti penali possono influire nella valutazione delle circostanze attenuanti e non devono essere dati per scontati nel richiedere il loro non utilizzo in appello o cassazione.
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